Cassazione Civile, Ordinanza n. 26319/2025 del 29/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico affidato a un consorzio cooperativo, il quale aveva poi assegnato l’esecuzione dei lavori a una consorziata. Il contratto prevedeva che il corrispettivo dei lavori fosse compensato con la cessione, alla Regione, del materiale terroso estratto (sabbiella), fissandosi per tale materiale un prezzo complessivo. Il consorzio, ritenendo di dover ribaltare alla consorziata anche l’IVA calcolata sul prezzo complessivo della sabbiella ceduta dalla Regione, emetteva fattura per un importo che la consorziata contestava, sostenendo che l’IVA non dovesse essere applicata sulla parte di prezzo già comprensiva, in sostanza, di imposta, e che il corrispettivo andasse scorporato. Il consorzio otteneva decreto ingiuntivo; l’opposizione della consorziata veniva accolta in primo grado, ma la Corte d’appello riformava la decisione e condannava la consorziata al pagamento della somma residua. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per utilizzo di un regolamento interno del consorzio asseritamente acquisito irritualmente tramite CTU, in violazione delle preclusioni probatorie; 2) nullità per mutamento della causa petendi e violazione del contraddittorio, sostenendo che in appello il consorzio avrebbe introdotto una domanda nuova sulla natura dei rapporti consortili; 3) omesso esame di fatti decisivi e/o vizi processuali per non avere la Corte considerato l’accertamento peritale sul valore del materiale e la richiesta subordinata di riduzione della condanna ai valori stimati dal CTU; 4) violazione della disciplina IVA sulle operazioni permutative, sulla base imponibile e sul valore normale; 5) violazione delle norme IVA e sanzionatorie, per avere la Corte ritenuto dovuta l’imposta e irrilevante la mancata o tardiva detrazione da parte della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la ricostruzione dei rapporti tra Regione, consorzio e consorziata era necessaria e non integrava mutamento della causa petendi. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d’appello, e il terzo, quarto e quinto motivo, perché eccentrici rispetto alla motivazione della decisione impugnata. La Corte ha condiviso la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui il consorzio, quale struttura passante, doveva ribaltare sulla consorziata tutti i costi della commessa, e che il prezzo complessivo della sabbiella stabilito con la Regione costituiva un costo integrale non scorporabile in capitale e IVA, in quanto la Regione non era soggetto passivo d’imposta. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l’ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono state valutate alla luce dei diversi vizi deducibili in cassazione; il motivo è stato ritenuto infondato o inammissibile quando non attaccava la ratio decidendi o risultava eccentrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il documento sarebbe stato introdotto tardivamente rispetto alle preclusioni istruttorie.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel sostenere che la CTU non può supplire all’onere probatorio delle parti.
art. 2602 c.c.
"con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese"
È stato valorizzato per qualificare il consorzio come organizzazione comune che ribalta costi e ricavi sulle consorziate assegnatarie, restando neutro rispetto al risultato economico della commessa.
d.P.R. n. 633/1972, art. 11
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la permuta costituisce operazioni autonome e distinte ai fini IVA.
d.P.R. n. 633/1972, art. 13, comma 2, lett. d)
Richiamato dalla ricorrente sulla determinazione della base imponibile nelle operazioni permutative.
d.P.R. n. 633/1972, art. 14, comma 1
Richiamato dalla ricorrente sul criterio del valore normale e del valore di mercato nella determinazione della base imponibile.
d.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 26
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che l’imposta sarebbe dovuta solo se e nella misura in cui effettivamente dovuta, e che la detrazione non sanerebbe l’IVA indebitamente applicata.
d.lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 6
Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime sanzionatorio dell’IVA indebitamente applicata.
d.lgs. n. 231/2002
Richiamato dalla Corte d’appello per il riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta.
d.lgs. C.p.S. n. 1577/1947, artt. 27 e 27-bis
Richiamati per descrivere il vincolo consortile e la funzione del consorzio come struttura che assegna l’esecuzione alle imprese consorziate.
L. n. 1150/2004, art. 20 legge regionale Emilia Romagna n. 7/2004
Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore del materiale e ai criteri seguiti dal consulente tecnico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel consorzio con funzione mutualistica che si limita ad acquisire la commessa e ad assegnarne l’esecuzione alla consorziata, i costi e i ricavi dell’operazione possono essere ribaltati sulla consorziata assegnataria, che sopporta il rischio economico della commessa.
- Quando la base imponibile di una successiva cessione tra consorzio e consorziata deriva da un prezzo complessivo già determinato in un rapporto a monte con un soggetto non passivo IVA, quel prezzo non può essere scomposto artificiosamente in capitale e imposta per evitare il ribaltamento integrale del costo.
- Le censure di cassazione sono inammissibili se, pur formalmente formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali, non incidono sulla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- La deduzione di nullità per irrituale acquisizione di un documento non è scrutinabile utilmente se la decisione di merito si fonda su una diversa e autonoma ratio non colpita dal motivo.
- La qualificazione del rapporto consortile e la ricostruzione dei rapporti tra consorzio, committente e consorziata possono costituire il necessario antecedente logico per decidere sulla debenza dell’IVA e sulla corretta fatturazione del corrispettivo.
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