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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17833/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la responsabilità per reati di truffa (capi A e B), l'associazione per delinquere (capo I) e altri reati, nonché l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e la recidiva. Le censure principali riguardavano: 1) la qualificazione dei beneficiari delle polizze fideiussorie come "persone offese" e la conseguente procedibilità d'ufficio; 2) la carenza di accertamento del nesso causale tra artifici, profitto e danno (anche potenziale) e la mancata prova dell'induzione in errore verso i terzi beneficiari; 3) la fondatezza e motivazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen.; 4) la sussistenza della continuazione tra reati; 5) la configurabilità dell'associazione per delinquere e la partecipazione concreta e volontaria degli imputati; 6) la carenza di prova e motivazione specifica quanto al ruolo apicale di Santarelli (elemento soggettivo per il reato previsto dal d.lgs. n. 385/1993, capo C); 7) contestazioni sulla recidiva e sulla prescrizione; 8) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 16/04/2026, ha deciso quanto segue: 1) Per Renato Scrimaglio: rigetto della maggior parte dei motivi di ricorso (tiene la condanna per vari capi salvo che), ma annullamento senza rinvio, ai soli effetti penali, per i reati indicati ai capi A e B perché estinti per prescrizione; eliminazione della pena di anni 1 e mesi 6 relativa a quei capi; confermata la condanna residua e condanna a rifondere le spese della parte civile (Comune di Milano) liquidate in euro 3.600,00. 2) Per Pietro Santarelli: accoglimento parziale dei ricorsi. Annullamento senza rinvio ai soli effetti penali per i capi A, B e C (reati estinti per prescrizione) con eliminazione della pena complessiva relativa a quei capi; annullamento con rinvio (alla Corte d'Appello di Perugia) limitatamente al capo I (associazione per delinquere) per difetto di motivazione circa la partecipazione concreta e volontaria dell'imputato; rinvio anche per gli effetti civili relativi ai capi A, B e C (regolamento delle spese della parte civile alla Corte d'appello di Perugia). 3) In termini di diritto: la Cassazione ha confermato principi giurisprudenziali rilevanti (vedi normative citate) relativi alla dissociazione tra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato, alla rilevanza del danno patrimoniale potenziale e ai criteri di valutazione della continuazione e dell'aggravante; ha inoltre disposto il riesame della partecipazione di Santarelli all'associazione per delinquere.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    art. 640, secondo comma, n. 1 e n. 2

    La Corte conferma che per la truffa non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno patrimoniale; è sufficiente un nesso causale effettivo tra artifici, profitto e danno. Inoltre il danno patrimoniale può essere anche potenziale (es. assunzione di obbligazioni non dovute)

  • art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen. (aggravante del danno patrimoniale rilevante)

    art. 61, primo comma, n. 7

    L'aggravante va valutata con riferimento al danno cagionato da ciascun singolo reato in continuazione (non sul danno complessivo), e può trovarsi in presenza di danni oggettivamente significativi anche se non effettivamente realizzati (danno potenziale). La Corte ha applicato la soglia di riferimento richiamando parametri giurisprudenziali (es. oltre €20.000/€50.000)

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    Per l'associazione è richiesto un vincolo stabile e organizzato, con programma criminoso e consapevolezza permanente dei partecipanti; la prova può essere desunta dall'attività del sodalizio (modalità, numero e ripetizione dei delitti, struttura organizzativa). La semplice veste societaria non esclude la fattispecie se la struttura è concretamente funzionale al programma criminoso

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La continuazione può essere riconosciuta valutando unitariamente il disegno criminoso, analogia e ristrettezza temporale; tuttavia, per l'aggravante si mantiene la valutazione dell'entità del danno per ciascun reato autonomo

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    art. 99, secondo e terzo comma

    La recidiva qualificata (infraquinquennale o specifica) aumenta il massimo edittale e incide sul calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha tenuto conto della recidiva per determinare il termine di prescrizione dei reati contestati

  • art. 161 cod. pen. (interruzioni/sospensioni della prescrizione)

    Eventi interruttivi o sospensivi incidono sull'aumento del termine di prescrizione (la metà o altra percentuale), e devono essere computati nel calcolo complessivo del dies a quo e del decorso

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifiche procedibilità truffa)

    d.lgs. n. 150/2022, entrato in vigore 30/12/2022

    La riforma ha modificato la procedibilità per il delitto di truffa in presenza dell'aggravante: la procedibilità è generalmente a querela, salvo i casi in cui le persone offese siano enti pubblici (procedibilità d'ufficio), ragione per cui la Corte ha esaminato l'aggravante solo per le ipotesi con vittime pubbliche

  • art. 132 d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario - illecito richiesto nel capo C)

    art. 132 del d.lgs. n. 385/1993 (richiamato)

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse carente rispetto all'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per l'illecito contestato, statuendo l'estinzione per prescrizione per difetto di motivazione sul coinvolgimento effettivo dell'imputato

  • art. 622 cod. proc. pen. (rinvio per effetti civili)

    In caso di annullamento sia agli effetti penali sia agli effetti civili il rinvio deve essere unitario davanti al giudice penale; il rinvio al giudice civile è limitato alle ipotesi specifiche previste dalla norma

Massime di principio

  • I beneficiari di garanzie (es. enti destinatari di fideiussioni) possono essere considerati persone offese nella truffa anche se non sono i sottoscrittori: non è necessaria l'identità tra chi è indotto in errore e chi subisce il danno, purché sussista un nesso causale effettivo tra artificio, profitto dell'agente e pregiudizio patrimoniale
  • Il danno patrimoniale rilevante può essere anche potenziale (es. obbligazioni assunte sulla base di garanzie illusorie) e tale danno può giustificare l'aggravante ex art. 61, n. 7 cod. pen.; nella continuazione l'aggravante va però valutata rispetto a ciascun reato
  • Per configurare un'associazione per delinquere è necessario dimostrare una struttura organizzata e stabile, un programma criminoso indeterminato e la consapevolezza permanente dei partecipanti: la sola qualità apicale non basta senza prova del contributo consapevole e operativo
  • Quando si contesta la responsabilità di soggetti in posizioni apicali è richiesta una motivazione specifica e rafforzata che dimostri deleghe, poteri gestori o concreto coinvolgimento operativo; l'assenza di tali elementi può rendere invalida la condanna
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione: la recidiva e gli eventi di sospensione/interruzione incidono significativamente sul termine; in mancanza di prova precisa della data di consumazione si computa a favore dell'imputato (data più risalente)
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio; i ricorsi devono essere specifici nelle censure sulla motivazione per essere ammissibili

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