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Sentenza

Sentenza n. 5747/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 17 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate in relazione all’istanza del 17 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere sul rilascio del visto per motivi di studio e sulla fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento richiesto per il 18 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché l’intervallo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l’amministrazione si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda costituisce pieno soddisfacimento della pretesa quando l’istanza giudiziale era diretta ad attivare il procedimento amministrativo, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio instaurato contro il silenzio, l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata.
  • La compensazione delle spese può essere disposta considerando sia la limitata durata del ritardo tra la richiesta dell’interessato e la proposizione del ricorso, sia l’attivazione dell’amministrazione in tempi ragionevoli in relazione al numero elevato di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoPermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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