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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13256/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto non era spendibile in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e privo di un confronto critico puntuale con la motivazione della decisione di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione in materia di documentazione e attestazioni fiscali/para-fiscali connessa al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 in relazione all'art. 79, comma 1, lett. c). Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale, sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva invece diffusamente respinto tali doglianze.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata come base della contestazione penale oggetto del giudizio di merito.

  • art. 79, comma 1, lett. c), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in relazione all'addebito contestato all'imputato.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza critica argomentata della decisione di secondo grado, determina inammissibilità.
  • La funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato; perciò i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui si fonda il dissenso.
  • Una doglianza che si limiti a lamentare in modo generico una carenza o illogicità della motivazione, senza misurarsi con gli argomenti effettivamente spesi dal giudice di merito, non è deducibile in cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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