Cassazione Civile, Ordinanza n. 32455/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'annualità 2009, somme corrisposte da un'azienda sanitaria al proprio dipendente, dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno in esecuzione di un accordo transattivo conclusivo di una precedente causa di lavoro. In primo grado la pretesa era stata accolta, mentre la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva riformato la decisione dando ragione al contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; tuttavia, in prossimità della decisione, l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., prendendo atto dell'orientamento di legittimità contrario alla tesi dell'ufficio. I contribuenti, con memoria, hanno preso atto della rinuncia e hanno chiesto la condanna dell'ufficio alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, qualificandola come atto unilaterale idoneo a determinare l'estinzione del processo di cassazione anche senza accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti, valorizzando il contegno conciliativo dell'ufficio in prossimità dell'udienza camerale, ed ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, come dichiarata dalla parte ricorrente, estingue il processo anche senza accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo ai fini delle spese.
art. 391 c.p.c.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la misura è eccezionale e limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 52 c.c.n.l. dell'08/06/2000
È richiamato solo come fonte dell'obbligo contrattuale violato alla base del risarcimento riconosciuto al dipendente nella controversia presupposta.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale idoneo a determinare l'estinzione del processo, senza necessità di adesione della controparte; l'eventuale accettazione incide soltanto sulla regolazione delle spese.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del contraddittorio sull'impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere esteso oltre le ipotesi tassative di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non opera in caso di rinuncia al ricorso.
- In presenza di rinuncia intervenuta in prossimità della decisione, il giudice può compensare integralmente le spese valorizzando il comportamento processuale conciliativo della parte rinunciante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32333/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32334/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32335/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32336/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32337/2022 del 03/11/2022
- ordinanza_civile · 3 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32338/2022 del 03/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →