Ordinanza n. 146/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di revoca del provvedimento di agevolazione, comunicato via PEC il 22 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (soggetto gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la revoca dell’agevolazione pubblica, chiedendone incidentalmente la sospensione. Le due censure dedotte in sede cautelare erano di natura formale e riguardavano la mancata valutazione delle argomentazioni e delle controdeduzioni contenute nella memoria difensiva. La vicenda si inseriva in un contesto nel quale la società, dopo avere ricevuto sovvenzioni pubbliche dal 2017 al 2023, era stata destinataria di un’interdittiva antimafia. Il ricorso richiamava una vicenda analoga già definita con sentenza di rigetto del TAR, allora appellata dinanzi al CGA; la relativa domanda cautelare in appello era stata respinta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che l’atto di revoca affermava l’assenza di elementi nuovi o ulteriori trasmessi dall’interessata, espressione idonea a far ritenere che le osservazioni fossero state esaminate, ma non avessero consentito di superare il dato ostativo rappresentato dall’interdittiva antimafia. Ha inoltre ritenuto che l’amministrazione non sembrasse poter adottare un provvedimento di contenuto diverso da quello emanato. È stata quindi negata la sospensione dell’efficacia della revoca, con condanna della ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in € 750,00 per compensi, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ne ha disposto il rigetto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La motivazione di un atto di revoca può ritenersi sufficiente, quanto alla valutazione delle controdeduzioni dell’interessato, quando affermi l’assenza di elementi nuovi o ulteriori trasmessi dal destinatario, lasciando desumere che le osservazioni siano state esaminate ma non abbiano superato il presupposto ostativo della misura.
- In sede cautelare, la sospensione di una revoca di agevolazioni pubbliche può essere negata quando il provvedimento impugnato risulti fondato su un’interdittiva antimafia e non emergano elementi nuovi idonei a superare tale dato ostativo.
- La tutela cautelare non è accordabile quando, alla luce del quadro rappresentato, l’amministrazione non sembri poter adottare un provvedimento di contenuto diverso da quello impugnato.
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