Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 736/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, protocollo n. 0125793 del 2/11/2022, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU”; b) della nota della ASL Napoli 3 Sud, protocollo n. 0105853 del 3/10/2022, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2010 per RTU. Comunicazione ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.”; c) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota della ASL NA 3 Sud - Distretto sociosanitario n.55, protocollo n. 0135269 del 15/11/2022, avente ad oggetto “ASL NA 3 SUD c. Laboratorio di Analisi cliniche D.O.P.E.O. Snc – Richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art.1219 c.c.”; nonché, ove lesive e per quanto di ragione, d) della nota della ASL Napoli 3 Sud, protocollo n. 0196019 del 18/12/2020, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroaree specialistica ambulatoriale”; e) della deliberazione del Direttore Generale n. 606 dell'11.08.2014, avente ad oggetto “Definizione regressione tariffaria unica anno 2010 - macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata, per l'area di medicina nucleare e radiologia diagnostica, dalla deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 18.04.2018, con particolare riguardo alle tabelle finali, determinate dal Tavolo Tecnico, e allegati alle dette deliberazioni, relativi al fatturato della ricorrente nell'esercizio finanziario 2010, richiamata nelle indicate note di comunicazione di avvio e chiusura del procedimento; e con espressa riserva di azione per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202205705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte per regressione tariffaria unica relativa alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2010

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato le note con cui l'ASL ha avviato e concluso il procedimento di recupero di euro 17.390,11, quale differenza tra i pagamenti effettuati per prestazioni di laboratorio rese nel 2010 in regime di accreditamento e l'importo determinato dal Tavolo Tecnico in applicazione della regressione tariffaria unica. Sono stati inoltre impugnati, ove lesivi, l'atto di determinazione del saldo amministrativo-contabile e le deliberazioni che avevano definito la regressione tariffaria per il 2010. La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo di non poter conoscere la misura della regressione applicata alla branca di laboratorio, e la lesione del legittimo affidamento, in ragione della richiesta di pagamento formulata oltre dieci anni dopo l'esercizio finanziario di riferimento e in violazione dei criteri di ragionevolezza. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che gli atti impugnati non costituiscano esercizio di un potere autoritativo, ma atti paritetici con i quali l'ASL ha quantificato una pretesa creditoria derivante dal rapporto contrattuale di accreditamento, sulla base dei risultati del Tavolo Tecnico e del tetto di spesa applicabile. La controversia riguarda quindi esclusivamente l'effettiva debenza dei corrispettivi e il recupero di somme asseritamente non dovute, con contrapposizione riconducibile allo schema obbligo-pretesa e con posizione di diritto soggettivo. La cognizione spetta al giudice ordinario, nonostante il richiamo alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni di pubblici servizi, poiché manca una verifica dell'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione davanti al giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    controversie in materia di pubblici servizi

    La giurisdizione esclusiva amministrativa non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, relative al rapporto interno tra pubblica amministrazione concedente e concessionario, quando non sia coinvolto l'esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11 c.p.a.

    Il giudice ha indicato il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di legge.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla regressione tariffaria relativa a prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la contestazione riguarda esclusivamente la quantificazione e l'effettiva debenza dei corrispettivi o il recupero di somme ritenute non dovute, senza mettere in discussione l'esercizio di un potere autoritativo dell'ASL.
  • Gli atti con cui un'ASL determina, sulla base di criteri già stabiliti e di mere operazioni di calcolo, il saldo dovuto alla struttura sanitaria accreditata hanno natura paritetica e incidono su una posizione di diritto soggettivo, anche se adottati nell'ambito di un rapporto di pubblico servizio.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni di pubblici servizi non si estende alle controversie riconducibili allo schema obbligo-pretesa, quando l'amministrazione non eserciti un potere di intervento riservato alla tutela di interessi generali ma agisca nell'ambito del rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.