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Ordinanza

Ordinanza n. 2387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1287/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, recante accoglimento della domanda cautelare proposta dalla controparte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha chiesto la revoca dell'ordinanza cautelare impugnata, richiamando l'art. 58 c.p.a. e sostenendo che il giudice cautelare avrebbe commesso un errore nel ritenere che il progetto fognario non impedisse la firma del geometra, nonostante il punto 20.5 della legge di gara ne prevedesse l'esclusione. La parte ha inoltre prospettato, in termini non riconducibili a una specifica ipotesi, la sussistenza di un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In primo luogo, ha escluso la revocabilità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 58 c.p.a., poiché la reclamante non aveva rappresentato mutamenti nelle circostanze o fatti anteriori dei quali avesse acquisito conoscenza solo successivamente all'adozione del provvedimento cautelare. In secondo luogo, ha escluso la riconducibilità della censura alle ipotesi revocatorie dell'art. 395 c.p.c.: non erano state dedotte le ipotesi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5; quanto al numero 4, l'errore lamentato non era un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ma un presunto errore interpretativo di diritto. L'ordinanza cautelare è pertanto rimasta ferma. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello avverso le ordinanze cautelari; nel caso concreto l'appello è stato respinto.

  • art. 58 c.p.a.

    La revoca della misura cautelare presuppone mutamenti nelle circostanze o fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento cautelare; in assenza di tali presupposti l'istanza non può essere accolta.

  • art. 395 c.p.c.

    Le ipotesi di revocazione, e in particolare l'errore di fatto di cui al numero 4, non comprendono il mero errore interpretativo di diritto.

Massime di principio

  • La revoca di un'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. richiede la sopravvenienza di mutamenti nelle circostanze oppure la successiva conoscenza di fatti anteriori rilevanti; non è sufficiente riproporre o reinterpretare le questioni già esaminate dal giudice cautelare.
  • L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve risultare dagli atti o documenti della causa e non può consistere in un presunto errore nell'interpretazione o nell'applicazione delle norme giuridiche.
  • Una censura diretta a contestare la qualificazione giuridica di fatti già considerati nell'ordinanza cautelare non integra errore revocatorio di fatto, anche quando la parte sostenga che il giudice abbia deciso contro il dettato della legge di gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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