Ordinanza n. 2387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1287/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, recante accoglimento della domanda cautelare proposta dalla controparte
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appellante ha chiesto la revoca dell'ordinanza cautelare impugnata, richiamando l'art. 58 c.p.a. e sostenendo che il giudice cautelare avrebbe commesso un errore nel ritenere che il progetto fognario non impedisse la firma del geometra, nonostante il punto 20.5 della legge di gara ne prevedesse l'esclusione. La parte ha inoltre prospettato, in termini non riconducibili a una specifica ipotesi, la sussistenza di un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In primo luogo, ha escluso la revocabilità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 58 c.p.a., poiché la reclamante non aveva rappresentato mutamenti nelle circostanze o fatti anteriori dei quali avesse acquisito conoscenza solo successivamente all'adozione del provvedimento cautelare. In secondo luogo, ha escluso la riconducibilità della censura alle ipotesi revocatorie dell'art. 395 c.p.c.: non erano state dedotte le ipotesi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5; quanto al numero 4, l'errore lamentato non era un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ma un presunto errore interpretativo di diritto. L'ordinanza cautelare è pertanto rimasta ferma. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello avverso le ordinanze cautelari; nel caso concreto l'appello è stato respinto.
art. 58 c.p.a.
La revoca della misura cautelare presuppone mutamenti nelle circostanze o fatti anteriori conosciuti successivamente al provvedimento cautelare; in assenza di tali presupposti l'istanza non può essere accolta.
art. 395 c.p.c.
Le ipotesi di revocazione, e in particolare l'errore di fatto di cui al numero 4, non comprendono il mero errore interpretativo di diritto.
Massime di principio
- La revoca di un'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. richiede la sopravvenienza di mutamenti nelle circostanze oppure la successiva conoscenza di fatti anteriori rilevanti; non è sufficiente riproporre o reinterpretare le questioni già esaminate dal giudice cautelare.
- L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve risultare dagli atti o documenti della causa e non può consistere in un presunto errore nell'interpretazione o nell'applicazione delle norme giuridiche.
- Una censura diretta a contestare la qualificazione giuridica di fatti già considerati nell'ordinanza cautelare non integra errore revocatorio di fatto, anche quando la parte sostenga che il giudice abbia deciso contro il dettato della legge di gara.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 357/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 97/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 98/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →