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Sentenza

Sentenza n. 1246/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a. del prot. n. -OMISSIS- del 06.11.24 emesso dall’I.C. “-OMISSIS-” con sede in Napoli, alla -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; Nonché per il risarcimento del danno e il riconoscimento del sostegno scolastico anche per gli anni successivi.

Giustizia amministrativa202406107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento dell'istituto scolastico che aveva assegnato alla minore 22 ore settimanali di sostegno, a fronte di una frequenza scolastica di 40 ore e della necessità certificata di un numero maggiore di ore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore di alunna disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, quale genitore della minore affetta da disturbo dello spettro autistico e riconosciuta persona con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, ha impugnato il provvedimento scolastico che aveva limitato a 22 ore settimanali l'insegnamento di sostegno, nonostante la frequenza per 40 ore settimanali e le indicazioni contenute nella diagnosi funzionale e nel PEI circa la necessità di un sostegno adeguato, poi individuato in 30 ore. Sono state proposte anche una domanda risarcitoria per il danno derivante dalla temporanea privazione del sostegno integrale e una domanda volta al riconoscimento del sostegno anche per gli anni scolastici futuri. In sede cautelare il Tribunale aveva ordinato l'assegnazione delle ore necessarie; successivamente l'amministrazione ha integrato il sostegno, sicché la ricorrente ha dichiarato cessato l'interesse all'annullamento dell'atto, insistendo per l'accertamento del diritto, il risarcimento del danno e l'estensione della tutela agli anni successivi.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento, poiché, dopo l'adozione della misura cautelare, l'amministrazione aveva assegnato alla minore un numero di ore di sostegno adeguato, pari a quello indicato nel PEI. Ha accolto la domanda risarcitoria, ritenendo illegittima la temporanea assegnazione di un numero di ore inferiore a quello necessario. Secondo il giudice, il privato deve allegare l'illegittimità dell'atto e la mancanza di diligenza dell'amministrazione, senza essere gravato da un particolare onere dimostrativo della colpa; nel caso concreto non erano ravvisabili incertezze normative o fattuali idonee a escludere la colpa dell'amministrazione, poiché PEI e diagnosi funzionale indicavano chiaramente la necessità di 30 ore. La riduzione temporanea delle ore di sostegno è stata ritenuta causalmente idonea a produrre danni allo sviluppo della personalità della minore e alla famiglia. Il danno è stato liquidato equitativamente in 5.099 euro, calcolati in base al criterio di 1.000 euro per ogni mese di privazione, oltre a interessi legali e rivalutazione dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo. È stata respinta la domanda di riconoscimento del sostegno per gli anni futuri, poiché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido al risarcimento e alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, in ragione della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il riconoscimento della situazione di handicap con connotazione di gravità rileva ai fini della necessità di un sostegno scolastico adeguato alle esigenze concrete dell'alunno.

  • art. 29 c.p.a.

    La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuta l'integrale soddisfazione della pretesa mediante l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie.

  • art. 30 c.p.a.

    La responsabilità della pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo consente il risarcimento quando l'illegittimità dell'atto, la mancanza di diligenza, il danno e il nesso causale risultino allegati e accertati.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Nel processo amministrativo, atteso il divieto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice non si può pronunciare in ordine a quei poteri che non sono stati ancora esercitati.

    Il giudice amministrativo non può imporre in via preventiva l'assegnazione di ore di sostegno per anni scolastici futuri, rispetto ai quali l'amministrazione non ha ancora esercitato il proprio potere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, anche per effetto della soddisfazione della pretesa durante il giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando la documentazione sanitaria e il PEI indicano la necessità di un determinato numero di ore di sostegno per un alunno con disabilità grave, l'amministrazione scolastica deve assicurare un sostegno adeguato alle esigenze concrete dell'alunno; esigenze organizzative o di contenimento della spesa non possono giustificare una riduzione incompatibile con tale necessità.
  • La temporanea assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello necessario e documentato può integrare un illecito risarcibile, se la riduzione è imputabile a una condotta amministrativa non diligente e sussiste il nesso causale con il danno allo sviluppo della personalità dell'alunno e con il pregiudizio arrecato alla famiglia.
  • Nell'azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione per un provvedimento illegittimo, il privato può assolvere il proprio onere allegando l'illegittimità dell'atto, l'errore amministrativo e la mancanza di diligenza; non è necessario un particolare impegno probatorio sulla colpa quando la necessità della prestazione amministrativa risulti con chiarezza dalla documentazione acquisita.
  • Il giudice amministrativo non può disporre l'assegnazione di ore di sostegno per anni scolastici futuri quando l'amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere, poiché ciò violerebbe il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
  • La sopravvenuta assegnazione delle ore di sostegno necessarie determina l'improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando la possibilità di decidere la domanda risarcitoria relativa al periodo precedente all'adeguamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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