Cassazione Penale, Sentenza n. 8517/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dall'8/08/2012 al 14/05/2014 per la contestata partecipazione al clan 'ndranghetista Vallelonga, da cui era poi stato assolto definitivamente dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria perché non ha commesso il fatto. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il FRANZE' avesse concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave: a fondamento la materiale intercettiva e altri elementi (uso di tre schede telefoniche intestate a parenti deceduti; ricerche/fornitura di giubbotti antiproiettile e visori notturni su incarico dello zio VALLELONGA Agostino) e la consapevolezza, da parte del ricorrente, della violenta contrapposizione tra famiglie criminali nell'area, cui il nonno era legato. Il ricorrente in Cassazione deduceva esservi stata errata valutazione del dolo/colpa grave, richiamando la neutralità penalistica di taluni comportamenti, la possibile giustificazione per obblighi di solidarietà familiare e l'irrilevanza eziologica delle condotte rispetto all'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo la quale le condotte del FRANZE' (uso di schede intestate a defunti, acquisto/ricerca di equipaggiamenti destinati presumibilmente all'uso nella faida, disponibilità ad agevolare lo zio noto appartenente al clan) integrano una condotta gravemente colposa o quanto meno idonea a creare l'apparenza di complicità, ostativa al diritto all'equa riparazione ai sensi dell'art.314 c.p.p. La Corte ha ribadito i criteri giurisprudenziali applicabili (valutazione della condotta anteriore e successiva alla misura, nozione estesa di dolo come condotta che crea allarme sociale, nozione di colpa grave ex art.43 c.p.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione salvo che l'interessato abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; la Corte interpreta il dolo anche come condotta consapevole i cui esiti, secondo l'esperienza, pongono in essere una situazione tale da giustificare l'intervento dell'autorità, e la colpa grave come macroscopica negligenza o imprudenza che può aver reso prevedibile l'intervento giudiziario.
art. 43 cod. pen.
Fornisce la nozione di colpa (imprudenza, negligenza, imperizia); la Corte applica tale nozione per valutare la sussistenza di colpa grave che esclude la riparazione quando la condotta, pur non volendo l'evento, era prevedibilmente idonea a determinare l'intervento dell'autorità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni civili/penali: Sarnataro, Nicosia, D'Ambrosio e altri precedenti richiamati)
La giurisprudenza consolidata chiarisce: (i) il sindacato in Cassazione è limitato alla correttezza del percorso logico-giuridico del giudice di merito; (ii) il dolo idoneo a escludere la riparazione comprende la condotta che crea allarme sociale e legittima l'intervento giudiziario; (iii) il giudice deve valutare la condotta anteriormente e successivamente alla misura; (iv) atti non penalmente rilevanti possono comunque integrare condotta gravemente colposa o apparente complicità tale da escludere l'indennizzo.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso se il detenuto ha dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione.
- Il dolo, ai fini della riparazione, non si limita all'intenzione di commettere il reato ma comprende la condotta consapevole che, secondo l'esperienza, è idonea a creare allarme sociale e a giustificare l'intervento dell'autorità.
- La colpa grave (art.43 c.p.) si configura quando vi è macroscopica negligenza o imprudenza che rende prevedibile l'intervento della magistratura; anche comportamenti non penalmente rilevanti possono costituire colpa grave se appaiono come connivenza con il contesto criminoso.
- Il giudice valuta la condotta sia prima sia dopo l'adozione della misura cautelare e tiene conto di elementi di occultamento o di modalità (es. intestazione di utenze a defunti, uso di accorgimenti per non essere identificati) che rafforzano l'apparenza di complicità.
- La semplice appartenenza familiare o l'alibi di 'solidarietà familiare' non bastano a giustificare atti che evidenzino modalità di occultamento o contributi logistici a persone note per il loro spessore criminale; tali giustificazioni vanno provate e valutate nel complesso.
- Per chi si trovi in situazione analoga, è importante documentare consapevolezza limitata, assenza di occultamento, assenza di iniziative idonee a sostenere materialmente l'attività criminale, e ogni elemento che dimostri la mancanza di prevedibilità dell'intervento giudiziario.
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