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Legge

L.R. Valle d'Aosta 12/2010

Nuove disposizioni in materia di tasse per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale. Abrogazione delle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 30, e 1° giugno 1982, n. 13.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 12/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina le licenze di pesca nel territorio della Valle d'Aosta e le relative tasse di concessione regionale, fissandone tipologie, validità, importi dal 1° gennaio 2011 e modalità di riscossione. Abroga le precedenti leggi regionali del 1973 e 1982 e l’art. 23 della l.r. 1/1995, che restano però applicabili fino al 31 dicembre 2010.

Tasse per il rilascio delle licenze di pesca in Valle d'Aosta

Tasse e licenze per l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina il sistema delle licenze di pesca nel territorio della Valle d’Aosta, fissando le categorie di licenza, i relativi titoli abilitanti, le esenzioni e le tasse di concessione regionali dovute per il rilascio.

Tipologie di licenza e modalità di rilascio

L’esercizio della pesca nelle acque regionali è consentito ai titolari di una delle seguenti licenze:

  • tipo A: pesca professionale con tutti gli attrezzi, riservata a chi svolge la pesca come attività lavorativa esclusiva o prevalente ed è iscritto negli elenchi previsti dalla legge n. 250/1958;
  • tipo B: pesca dilettantistica con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a 1,50 metri;
  • tipo D: per stranieri, per la pesca dilettantistica con le medesime modalità previste per la tipo B.

Le licenze di tipo A e B consistono nella ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale; la ricevuta deve indicare i dati anagrafici del titolare e la causale del versamento per licenza di pesca sportiva, e deve essere esibita con un documento di identità valido. La licenza di tipo D è invece un tesserino rilasciato dal Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, numerato progressivamente e recante i dati anagrafici del titolare; anche questo va esibito con un documento di identità valido.

Durata, validità territoriale ed esenzioni

Le licenze di tipo A e B hanno validità annuale, mentre la licenza di tipo D ha validità trimestrale. Sono inoltre riconosciute valide nel territorio regionale le licenze di pesca rilasciate nelle altre Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Non sono soggetti all’obbligo di licenza, nell’esercizio delle loro funzioni:

  • gli addetti agli impianti di acquacoltura e di pesca sportiva, limitatamente all’ambito degli stessi impianti;
  • il personale della Regione e di altri enti o organizzazioni ittiche autorizzato dalla Regione alla cattura di materiale ittico per scopi scientifici, di ripopolamento o di reimmissione;
  • i ricercatori muniti di regolare autorizzazione regionale per la pesca scientifica;
  • i titolari di permessi di pesca giornalieri, settimanali o quindicinali.

Tariffe delle tasse di concessione

Dal 1° gennaio 2011 le tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze sono stabilite nei seguenti importi:

  • euro 31,50 per la licenza di tipo A;
  • euro 16,00 per la licenza di tipo B;
  • euro 8,50 per la licenza di tipo D.

Gli importi possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.

Riscossione

Per la riscossione delle tasse regionali di concessione si applicano le disposizioni già vigenti per la riscossione delle tasse di concessione spettanti alla Regione.

Abrogazioni e regime transitorio

Sono abrogate la legge regionale 23 maggio 1973, n. 30, la legge regionale 1° giugno 1982, n. 13 e l’articolo 23 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1.

Tuttavia, l’articolo 1 della l.r. 30/1973, come sostituito dalla l.r. 13/1982, e l’articolo 23 della l.r. 1/1995 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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