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Legge

L.R. Valle d'Aosta 5/2010

Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno").

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 5/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la l.r. 33/1991 sulla Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno", modificando la composizione/regole dell'art. 3. Prevede inoltre un breve regime transitorio: entro 30 giorni l'organo di amministrazione adegua lo statuto e, nei 30 giorni successivi, la Giunta nomina i nuovi organi. La legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione ed è ormai priva di interesse autonomo perché confluita nella disciplina vigente della fondazione.

Modifiche alla disciplina della Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno"

Modifiche alla disciplina della Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno"

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla legge regionale 23 agosto 1991, n. 33, per adeguare la disciplina della Fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno". Il contenuto dell’atto è essenzialmente modificativo e transitorio, con efficacia immediata dalla pubblicazione.

Ambito delle modifiche

L’intervento legislativo modifica l’articolo 3 della l.r. 33/1991, incidendo sulle lettere a) e c) del comma 1. Il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle nuove disposizioni, ma segnala che la legge sostituisce una delle lettere e modifica l’altra, con conseguente aggiornamento della disciplina dell’assetto della fondazione.

Disposizioni transitorie e adeguamento statutario

La legge prevede un meccanismo transitorio molto puntuale per l’attuazione delle modifiche:

  • entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore, l’organo di amministrazione in carica deve deliberare le modifiche statutarie rese necessarie dalle modifiche alla l.r. 33/1991;
  • nei 30 giorni successivi a tale deliberazione, la Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi organi di amministrazione e di revisione della fondazione;
  • fino all’insediamento dei nuovi organi restano in carica l’organo di amministrazione e il collegio dei revisori già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Rilevanza pratica

Si tratta di una norma di aggiornamento istituzionale riferita a una specifica fondazione regionale e a un preciso momento di riorganizzazione. Per la sua natura puntuale e per l’esaurimento degli adempimenti transitori previsti, l’atto ha oggi interesse prevalentemente storico e sistematico più che applicativo.

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