L.R. Valle d'Aosta 13/2010
Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 17 giugno 1992, n. 24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d’Aosta costruzione, esercizio, collaudo, vigilanza e sanzioni per sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri e meno di 1.000.000 mc, con varie esclusioni. Prevede parere preliminare, autorizzazione alla costruzione, controlli in corso d’opera e in esercizio, regole transitorie per gli impianti già esistenti e abroga la L.R. 24/1992.
Disciplina regionale di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo di modesta dimensione
Disciplina regionale degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo
La legge regionale della Valle d’Aosta disciplina la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza regionale. La normativa si applica alle opere di dimensioni contenute e introduce un procedimento autorizzatorio, controlli tecnici, collaudo, regime sanzionatorio e una specifica disciplina transitoria per gli impianti già esistenti.
Ambito di applicazione e definizioni
La legge riguarda gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo a qualsiasi uso adibiti. Sono ricompresi:
- dighe murarie;
- dighe in materiali sciolti;
- sbarramenti di tipo vario;
- traverse fluviali;
- vasche di carico.
La disciplina si applica, in particolare, alle opere che:
- non superano 15 metri di altezza;
- determinano un volume di invaso inferiore a 1.000.000 di metri cubi.
Sono esclusi:
- i laghi naturali;
- i bacini ricavati interamente al di sotto del piano di campagna senza argini fuori terra;
- i serbatoi pensili;
- le opere di regimazione dei fiumi e torrenti, salvo gli sbarramenti con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo;
- gli sbarramenti sui corsi d’acqua con volume di invaso inferiore a 5.000 metri cubi e altezza di collasso non superiore a 2 metri;
- le vasche di carico con volume d’acqua generato dall’altezza di collasso inferiore a 1.500 metri cubi.
Parere preliminare di ammissibilità
Ogni intervento di costruzione o di modifica sostanziale di sbarramenti esistenti deve essere preceduto dalla presentazione alla struttura regionale competente in materia di dighe di un progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto da un tecnico abilitato, per ottenere il parere preliminare di ammissibilità dell’opera.
Il parere può essere rilasciato anche nell’ambito di conferenze di servizi o del procedimento di VIA, se l’intervento vi è assoggettato. La struttura competente acquisisce prima le valutazioni tecniche sul rischio geologico e idrogeologico dalla struttura regionale competente in materia geologica, che devono essere rese entro 30 giorni dalla richiesta. Il parere preliminare è poi rilasciato entro 30 giorni dall’acquisizione di tali valutazioni e contiene prescrizioni ed eventuali condizioni modificative dell’opera.
Autorizzazione alla costruzione e disciplinare
Ottenuto il parere preliminare, il soggetto interessato presenta domanda di autorizzazione alla costruzione con il progetto esecutivo.
La struttura competente può acquisire, se necessario e anche in relazione alle valutazioni già rese, un’ulteriore valutazione della struttura regionale in materia geologica. Entro 90 giorni dalla domanda, la struttura competente autorizza la costruzione e approva il disciplinare per la costruzione.
Il soggetto interessato deve sottoscrivere il disciplinare prima di iniziare i lavori.
Vigilanza sui lavori
Prima dell’inizio dei lavori il soggetto interessato deve nominare un direttore dei lavori, dandone comunicazione alla struttura competente. Il direttore dei lavori controlla la corretta esecuzione e l’impiego dei materiali nel rispetto del disciplinare.
Il direttore dei lavori trasmette rapporti periodici alla struttura competente. La struttura competente e la struttura geologica possono eseguire ispezioni in corso d’opera per verificare la corrispondenza tra lavori autorizzati e lavori effettivamente realizzati.
Se emergono scostamenti rispetto al progetto, i lavori devono essere sospesi e il direttore dei lavori deve inviare una relazione dettagliata alla struttura competente.
Collaudo e avvio dell’esercizio
La struttura competente designa il collaudatore o la commissione di collaudo, in base alla complessità dell’opera. Il collaudo è svolto da uno o più ingegneri iscritti all’albo con esperienza specifica nel settore idraulico, a lavori ultimati o, se necessario, in corso d’opera.
Il collaudatore può autorizzare gli invasi sperimentali, informandone la struttura competente. Le spese di collaudo sono a carico del soggetto interessato.
Dopo il certificato di collaudo, la struttura competente approva il disciplinare per l’esercizio e la manutenzione. L’esercizio effettivo dell’opera è comunque subordinato alla sottoscrizione di tale disciplinare.
Esercizio, responsabilità del gestore e sicurezza
Il gestore comunica alla struttura competente l’avvio dell’esercizio e assicura, con personale idoneo e qualificato, la gestione, la vigilanza e la manutenzione costante dell’opera nel rispetto del disciplinare.
Il gestore deve individuare un ingegnere iscritto all’albo responsabile della sicurezza dello sbarramento, del bacino di accumulo e dell’esercizio dell’impianto. Inoltre, deve trasmettere semestralmente alla struttura competente:
- un’asseverazione dell’ingegnere responsabile;
- i dati relativi alla sicurezza dell’opera.
Norme tecniche applicabili
La progettazione e la costruzione delle opere devono rispettare le specifiche normative tecniche vigenti in materia di:
- materiali e sistemi costruttivi;
- opere in cemento armato;
- prescrizioni per le zone sismiche;
- valutazioni di impatto ambientale.
Vigilanza e controlli in esercizio
La struttura competente effettua visite periodiche di controllo sulla regolarità dell’esercizio, sull’efficienza e sullo stato di conservazione delle opere, con frequenza stabilita nel disciplinare. Di ogni visita è redatto apposito verbale.
Se accerta carenze, la struttura può imporre al gestore interventi indifferibili e urgenti per assicurare l’incolumità pubblica.
La vigilanza sul rispetto della legge spetta alla struttura competente, ferme restando le competenze statali degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; la struttura può avvalersi anche dei Comuni e del Corpo forestale della Valle d’Aosta.
Regime sanzionatorio
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per varie violazioni:
- costruzione senza preventiva autorizzazione: da 1.500 a 12.000 euro;
- costruzione in violazione delle prescrizioni impartite: da 1.000 a 6.000 euro;
- esercizio senza rispetto del disciplinare di esercizio e manutenzione: da 500 a 3.000 euro;
- mancato adempimento degli obblighi transitori di cui all’articolo 11, commi 1 e 3: da 500 a 3.000 euro;
- prosecuzione dell’esercizio di opere dichiarate non conformi oltre il termine previsto: 5.000 euro per ciascun mese di esercizio.
Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Regione sulla base delle contestazioni effettuate dai soggetti abilitati alla vigilanza. I proventi sono acquisiti al bilancio regionale. Si applica la legge n. 689/1981.
Disposizioni attuative della Giunta regionale
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve stabilire con deliberazione:
- la classificazione in categorie di rischio degli sbarramenti e dei bacini;
- la disciplina di dettaglio su progettazione, costruzione, collaudo ed esercizio;
- gli elaborati da allegare al progetto di fattibilità tecnico-economica, tra cui relazione generale, corografia, rilievi topografici, planimetria, documentazione fotografica, disegni tecnici, relazioni geologica-idrogeologica e scheda sintetica;
- gli elaborati da allegare al progetto esecutivo, tra cui relazione tecnica, piano dei controlli, corografia, planimetria del bacino, rilievo dell’invaso, disegni dello sbarramento, studio del deflusso a valle, relazioni idrologica e idraulica, verifiche di stabilità e bozze dei disciplinari;
- la disciplina per modificazione o dismissione degli sbarramenti e dei bacini.
La struttura competente può ridurre l’elenco degli elaborati del progetto esecutivo in relazione alla classe di rischio.
Disposizioni transitorie per le opere esistenti
I gestori degli sbarramenti e dei bacini già presenti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della legge devono presentare, entro 180 giorni dall’adozione della deliberazione attuativa di cui all’articolo 10, una denuncia di preesistenza e la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio, con:
- progetto esecutivo;
- scheda sintetica dei dati caratteristici;
- perizie giurate di un ingegnere e di un geologo.
Le perizie devono attestare l’idoneità statica dell’opera e l’assenza di pericoli per l’incolumità pubblica, soprattutto per popolazioni e territori a valle.
Entro 60 giorni dalla richiesta la struttura competente classifica l’opera in categoria di rischio. In base alla classe può richiedere ulteriori elaborati progettuali, da produrre entro 180 giorni.
Gli elaborati sono verificati dalla struttura competente e, se necessario, da quella geologica, ai fini della dichiarazione di conformità. Se emergono difformità, la struttura può prospettare il mantenimento dell’opera con interventi integrativi, modifiche o limitazioni di esercizio.
La Giunta regionale decide sulla conformità o non conformità entro 180 giorni dall’acquisizione completa degli atti, compresi gli eventuali elaborati aggiuntivi. In caso di conformità approva anche il disciplinare di esercizio e manutenzione. In caso di non conformità, il richiedente deve cessare l’esercizio entro 60 giorni dalla comunicazione; svaso ed eliminazione delle opere sono a suo carico, con possibilità di intervento d’ufficio della struttura competente e addebito delle spese in caso di inadempienza.
Abrogazione
La legge regionale 17 giugno 1992, n. 24, è espressamente abrogata.
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