Sentenza n. 12223/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del decreto del Ministero della Giustizia del 4 gennaio 2023, notificato il 17 gennaio 2023, di non conferma ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.m. 19 maggio 2022 della ricorrente nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio presso il Tribunale di Pescara; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso e richiamato nel suindicato decreto ministeriale, con particolare riguardo (i) alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. P 23697/2022 del 20 dicembre 2022 con cui è stato deliberato di non confermare la ricorrente nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di Pescara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di non conferma nell'incarico di giudice onorario di pace e presupposta delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
Esito
Favorevole al ricorrente (magistrato onorario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, magistrato onorario in servizio continuativo dal 1999 e già confermata nell'incarico sino al 31 maggio 2024, aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 116/2017, pur avendo impugnato gli atti generali della procedura. In occasione del colloquio orale aveva depositato una memoria con cui chiedeva la sospensione della procedura, o almeno della propria valutazione, in attesa della definizione del contenzioso e della procedura di infrazione europea; per tale ragione aveva dichiarato di non voler aprire la busta contenente le tracce. La commissione aveva preso atto della richiesta e trasmesso il verbale al CSM senza esaminare espressamente l'istanza, senza rigettarla, senza indicare che il colloquio non poteva essere rinviato e senza formulare un giudizio di inidoneità. Il Ministero e il CSM avevano tuttavia equiparato la condotta al rifiuto ingiustificato di sostenere il colloquio, applicando la decadenza dalla procedura e la cessazione dall'incarico. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione degli artt. 3 e ss. l. n. 241/1990, dell'art. 29 d.lgs. n. 116/2017 e dell'art. 8 d.m. 19 maggio 2022, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, ingiustizia manifesta e violazione degli artt. 3 e 97 Cost. La ricorrente ha sostenuto che la cessazione immediata fosse prevista solo per la mancata presentazione della domanda, che la sua condotta non fosse equiparabile a un rifiuto immotivato e che l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare la richiesta, eventualmente respingerla e riconvocarla, informandola delle conseguenze. Con il secondo motivo, subordinato, sono stati riproposti i vizi dedotti in altro giudizio contro gli atti generali della procedura, prospettandone l'illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il decreto ministeriale di non conferma e la presupposta delibera del CSM, assorbendo il secondo motivo subordinato. Il Collegio ha ritenuto dimostrato che la ricorrente non si era semplicemente rifiutata di sostenere il colloquio, ma aveva formulato una richiesta di sospensione atipica, chiara e motivata, alla quale la commissione non aveva dato una risposta espressa. L'amministrazione non poteva quindi equiparare la condotta alla mancata partecipazione o al mancato superamento della prova, applicando direttamente la cessazione dall'incarico. Prima avrebbe dovuto pronunciarsi sull'istanza; ove l'avesse respinta, avrebbe dovuto riconvocare la ricorrente, chiarendo che l'assenza o il mancato svolgimento del colloquio avrebbe comportato l'inidoneità e la cessazione dall'incarico. Tale obbligo derivava dalla natura della procedura, dalla gravità delle conseguenze, dai doveri di correttezza e buona fede, nonché dai principi di proporzionalità e ragionevolezza. La condotta amministrativa è stata ritenuta ambigua e non adeguatamente istruita e motivata. È stata fatta salva l'ulteriore attività amministrativa conforme ai criteri indicati in motivazione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 116/2017
La procedura valutativa per la conferma dei magistrati onorari e le relative conseguenze devono essere applicate considerando la concreta condotta dell'interessato e non equiparando automaticamente una richiesta motivata di sospensione al mancato superamento del colloquio.
art. 29, comma 9, d.lgs. n. 116/2017
La cessazione dall'incarico costituisce una conseguenza particolarmente pregiudizievole della mancata conferma e non può essere applicata senza una corretta qualificazione della condotta dell'interessato e senza un adeguato riscontro procedimentale.
art. 8, comma 3, d.m. 19 maggio 2022
La previsione sulla cessazione dall'incarico dei magistrati non confermati presuppone che l'amministrazione abbia chiarito all'interessato le conseguenze della mancata partecipazione o del mancato svolgimento del colloquio e abbia correttamente valutato la sua condotta.
artt. 3 e ss. l. n. 241/1990
L'amministrazione deve esaminare e riscontrare un'istanza procedimentale chiara e motivata quando dalla sua decisione possono derivare conseguenze gravemente pregiudizievoli, fornendo all'interessato indicazioni comprensibili sul prosieguo della procedura.
art. 22, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla possibilità per la ricorrente di stare in giudizio personalmente, ma non costituisce oggetto della ratio decidendi.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito di una procedura valutativa, il partecipante non svolge la prova perché ha formulato una richiesta di sospensione chiara e motivata, l'amministrazione non può equiparare automaticamente tale condotta al rifiuto ingiustificato o al mancato superamento della prova.
- Prima di applicare una misura gravemente pregiudizievole quale la decadenza dalla procedura e la cessazione dall'incarico, l'amministrazione deve esaminare espressamente la richiesta dell'interessato e comunicare con chiarezza se essa sia idonea a determinare un rinvio o una sospensione.
- Se la richiesta di sospensione viene respinta, l'amministrazione deve, in presenza delle peculiarità del caso e della gravità delle conseguenze, riconvocare l'interessato e preavvertirlo che il mancato svolgimento del colloquio comporterà l'inidoneità e la cessazione dall'incarico.
- I doveri di correttezza e buona fede della pubblica amministrazione, unitamente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, impongono una particolare attenzione nella qualificazione della condotta dell'interessato quando la procedura incide sulla prosecuzione di un incarico e la sua definizione produce conseguenze economiche e professionali rilevanti.
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