Regolamento (UE) 2019/1902
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1902 della Commissione del 7 novembre 2019 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2019 fino al 30 dicembre 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fornisce i parametri tecnici temporanei che le imprese assicurative e riassicurative devono usare per determinare riserve tecniche e fondi propri di base nel quadro di Solvibilità II. In particolare, aggiorna per un arco di riferimento limitato le curve dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti di volatilità. La disciplina si applica in modo uniforme a tutte le imprese interessate, con efficacia dal 30 settembre 2019, ed è adottata con procedura d’urgenza per garantire la tempestiva disponibilità dei dati.
Definisce le informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai fini Solvibilità II per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2019 al 30 dicembre 2019.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), esclusivamente per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2019 fino al 30 dicembre 2019. Riguarda le informazioni tecniche relative alle strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, agli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e agli aggiustamenti per la volatilità per i mercati assicurativi nazionali interessati. È un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1902 della Commissione
Il regolamento stabilisce le informazioni tecniche da utilizzare, in un periodo delimitato, per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). La Commissione evidenzia che tali dati devono essere uniformi per garantire condizioni di calcolo omogenee tra imprese e per rendere disponibili senza ritardo le curve dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità.
Ambito di applicazione
La disciplina si rivolge alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che effettuano le segnalazioni previste da Solvibilità II. L’obbligo concerne il calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità, con riferimento alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 30 settembre 2019 al 30 dicembre 2019.
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato in base all’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. Nei considerando la Commissione richiama la necessità di garantire condizioni uniformi di calcolo e sottolinea che i dati tecnici derivano dalle informazioni di mercato trasmesse dall’EIOPA e pubblicate il 7 ottobre 2019. L’urgenza è giustificata dall’esigenza di disponibilità immediata delle informazioni e dalla necessità prudenziale di applicare parametri identici indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Regime dei parametri tecnici
Il regolamento impone l’uso delle informazioni tecniche contenute negli allegati:
- Allegato I: strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità;
- Allegato II: spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità;
- Allegato III: aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato.
Le tabelle coprono numerose valute e prevedono valori differenziati per durata residua e, per gli spread fondamentali, anche per classe di merito di credito e tipologia di esposizione. Il regolamento precisa inoltre che gli spread fondamentali dell’allegato II non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 30 settembre 2019. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Ricadute operative per gli operatori
Per gli intermediari assicurativi e per i professionisti che assistono imprese di assicurazione e riassicurazione, il provvedimento è rilevante perché determina i parametri da usare per la redazione delle segnalazioni prudenziali nel trimestre di riferimento. La corretta applicazione degli allegati è essenziale per il calcolo di riserve tecniche, fondi propri di base e componenti collegate all’aggiustamento di congruità e alla volatilità.
Disposizioni principali
Utilizzo obbligatorio delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2019 al 30 dicembre 2019 (articolo 1, paragrafo 1).
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per la migliore stima; gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità; gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, rinviando rispettivamente agli allegati I, II e III (articolo 1, paragrafo 2).
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 settembre 2019 (articolo 2). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e urgenza
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e con procedura d’urgenza ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, in ragione della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche.
Allegato I - curve dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità, distinte per valuta e per durata residua fino a 150 anni.
Allegato II - spread fondamentali
L’allegato II fissa gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Specifica regole per esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, per esposizioni verso enti finanziari e per altre esposizioni, con distinzione per valuta, mercato e classe di merito di credito.
Allegato III - aggiustamenti per la volatilità
L’allegato III indica l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, in punti base, per ciascuna valuta e per i relativi mercati assicurativi nazionali.
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