Regolamento (UE) 2019/1872
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1872 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei paesi terzi autorizzati all’importazione e al transito nell’Unione di prodotti a base di pollame, modificando la posizione del Giappone nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. La modifica è resa possibile dal fatto che, dopo oltre dodici mesi dall’ultimo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Giappone può essere considerato indenne da tale malattia ai sensi del regolamento di base. L’effetto pratico è l’apertura del mercato UE alle carni di pollame provenienti dal Giappone, nel rispetto delle condizioni veterinarie applicabili.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per autorizzare l’importazione e il transito nell’UE di carni di pollame provenienti dal Giappone.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di carni di pollame provenienti dal Giappone. Incide sulla sola voce relativa al Giappone nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, mantenendo il quadro generale di certificazione veterinaria previsto per il pollame e i prodotti a base di pollame. Non disciplina altri paesi terzi o altri prodotti diversi da quelli espressamente ricompresi nella voce aggiornata.
Modifica dell’elenco UE per le importazioni di carni di pollame dal Giappone
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1872 interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La modifica riguarda esclusivamente la voce relativa al Giappone nell’allegato I, parte 1, e consente l’ingresso nel mercato UE di carni di pollame provenienti da tale paese terzo.
Contesto e motivazione della modifica
Secondo i considerando, il regolamento (CE) n. 798/2008 consente importazioni e transito solo dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1, a condizione che siano soddisfatte le pertinenti condizioni di sanità animale. Il Giappone era già incluso nell’elenco per uova e ovoprodotti provenienti da tutto il territorio nazionale, ma non era ancora autorizzato per le carni di pollame a causa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N6 rilevato nel gennaio 2018.
La Commissione riferisce di aver svolto un audit in Giappone, con esito favorevole, sui controlli di polizia sanitaria destinati all’esportazione nell’Unione. Poiché sono trascorsi più di dodici mesi dalla rilevazione dell’ultimo caso e la situazione epidemiologica consente di considerare il Giappone indenne da HPAI ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce nazionale viene aggiornata per autorizzare le carni di pollame.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce relativa al Giappone nell’allegato I, parte 1. Dalla tabella allegata emerge che:
- il paese terzo è il Giappone (JP);
- la descrizione copre l’intero paese (JP-0);
- i certificati veterinari richiamati sono i modelli EP ed E;
- nella colonna relativa alla lotta contro la salmonella è indicata la qualifica POU.
Il testo fornito non riporta ulteriori condizioni specifiche compilate per la voce in questione.
Effetti pratici per gli operatori
L’effetto giuridico principale è l’apertura dell’accesso al mercato UE per le carni di pollame giapponesi, sia in importazione sia in transito, subordinatamente al rispetto della disciplina veterinaria applicabile nel quadro del regolamento (CE) n. 798/2008. Per gli operatori italiani e dell’Unione ciò implica che i prodotti interessati possono essere considerati ammissibili solo se accompagnati dalla certificazione veterinaria prevista e provenienti dal territorio autorizzato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco dei paesi autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La voce relativa al Giappone viene sostituita per consentire l’importazione e il transito nell’Unione di carni di pollame provenienti da tale paese terzo.
Presupposti sanitari della modifica
Nei considerando si precisa che il Giappone aveva chiesto l’autorizzazione anche per le carni di pollame e che la Commissione aveva effettuato un audit con esito favorevole sui controlli di polizia sanitaria. Poiché il focolaio di HPAI sottotipo H5N6 era stato rilevato nel gennaio 2018, inizialmente non erano soddisfatte le condizioni dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008; trascorsi più di dodici mesi dalla rilevazione, il paese è ora considerato indenne da HPAI.
Contenuto della nuova voce per il Giappone
L’allegato sostituisce la voce "JP — Giappone" con riferimento all’intero territorio nazionale (codice JP-0) e con certificazione veterinaria indicata dai modelli EP ed E. Nella colonna relativa alla lotta contro la salmonella compare la qualifica "POU"; le altre condizioni specifiche risultano non compilate nel testo fornito.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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