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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1869

Regolamento (UE) 2019/1869 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica e rettifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di determinate sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e rettifica i limiti massimi di alcune sostanze indesiderabili nei mangimi previsti dall’allegato I della direttiva 2002/32/CE. Le modifiche riguardano principalmente arsenico, fluoro, piombo, mercurio, gossipolo libero e diossine/PCB, sulla base di dati scientifici e di occorrenza che rendono opportuno adeguare taluni livelli massimi senza compromettere la salute pubblica o animale. Sono inoltre corretti alcuni errori redazionali introdotti da un precedente regolamento, in particolare sulla voce relativa al piombo e sulla denominazione dell’ossido di rame(I).

Modifica e rettifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi, con aggiornamento di alcuni limiti per arsenico, fluoro, piombo, mercurio, gossipolo libero e diossine/PCB.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, alle autorità competenti e, in generale, ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali rientranti nelle voci dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE. Incide su materie prime per mangimi, additivi per mangimi, mangimi complementari, mangimi completi e premiscele, con specifiche eccezioni per determinate categorie (ad esempio alghe marine calcaree, torba, leonardite, pesci e altri animali acquatici, conchiglie marine calcaree, semi di cotone, additivi di oligoelementi, agenti leganti e antiagglomeranti). È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica e rettifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE per le sostanze indesiderabili nei mangimi

Il regolamento interviene sull’allegato I della direttiva 2002/32/CE, che vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili oltre i livelli massimi fissati. La Commissione motiva l’intervento con dati trasmessi dalle autorità competenti e dagli operatori del settore dei mangimi, nonché con analisi scientifiche e di occorrenza che mostrano la necessità di adeguare alcuni limiti, mantenendo invariati i livelli per i mangimi completi o complementari quando ciò è ritenuto sufficiente a tutelare la salute pubblica e animale. Il testo contiene anche rettifiche di errori materiali derivanti da un precedente regolamento del 2017.

Ambito e struttura dell’intervento

L’atto opera esclusivamente sul quadro dei livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi previsti dalla direttiva 2002/32/CE. Incide su diverse categorie di prodotti destinati all’alimentazione animale: materie prime per mangimi, additivi, mangimi complementari, mangimi completi e premiscele. Le modifiche riguardano specificamente arsenico, fluoro, piombo, mercurio, gossipolo libero, diossine, somma di diossine e PCB diossina-simili, nonché PCB non diossina-simili.

Arsenico: aumenti selettivi per talune materie prime e additivi

La prima modifica sostanziale riguarda la voce "Arsenico" nella sezione I. Rimane fermo il limite generale di 2 mg/kg per le materie prime per mangimi, ma sono introdotti o confermati limiti più elevati per diverse eccezioni:

  • farina d’erbe, d’erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate: 4 mg/kg;
  • panello di palmisti: 4 mg/kg;
  • torba e leonardite: 5 mg/kg;
  • fosfati e alghe marine calcaree: 10 mg/kg;
  • carbonato di calcio, carbonato di calcio e di magnesio e conchiglie marine calcaree: 15 mg/kg;
  • ossido di magnesio e carbonato di magnesio: 20 mg/kg;
  • pesce, altri animali acquatici e loro prodotti: 25 mg/kg;
  • farina di alghe marine e materie prime derivate dalle alghe marine: 40 mg/kg.

Per gli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, il limite è fissato a 30 mg/kg, con eccezioni a 50 mg/kg per solfato rameico pentaidrato, carbonato rameico, dicloruro di rame triidrossido, carbonato ferroso e dicloruro di manganese triidrossido, e a 100 mg/kg per ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico. Sono poi previsti limiti specifici per mangimi complementari, mangimi minerali e formule a rilascio prolungato destinate a particolari fini nutrizionali, nonché per mangimi completi, inclusi quelli per pesci, animali da pelliccia e animali da compagnia.

Fluoro: revisione del limite per le alghe marine calcaree

Per il fluoro, la modifica è mirata e circoscritta: nella sezione I, riga 3, il livello massimo per le alghe marine calcaree è elevato da 1 000 mg/kg a 1 250 mg/kg. La Commissione giustifica l’adeguamento rilevando che il livello di base del fluoro in tale matrice può superare, in alcuni casi, il vecchio limite.

Piombo: sostituzione completa della voce e correzioni redazionali

La voce relativa al piombo viene sostituita integralmente. Il nuovo testo mantiene un limite generale di 10 mg/kg per le materie prime per mangimi, ma prevede diverse eccezioni, tra cui:

  • foraggi: 30 mg/kg;
  • fosfati, alghe marine calcaree e conchiglie marine calcaree: 15 mg/kg;
  • carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio: 20 mg/kg;
  • lieviti: 5 mg/kg.

Per gli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi il limite è 100 mg/kg, con eccezioni a 400 mg/kg per ossido di zinco e a 200 mg/kg per ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico e ossido di rame(I). Per gli additivi dei gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti il limite è 30 mg/kg, con eccezione a 60 mg/kg per clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite. Sono inoltre indicati limiti per premiscele, mangimi complementari, mangimi minerali e mangimi completi.

Il regolamento rettifica inoltre errori derivanti dal regolamento (UE) 2017/2229: viene espressamente incluso il riferimento alle conchiglie marine calcaree tra le materie prime assoggettate al limite di 15 mg/kg e viene corretta la denominazione dell’additivo in ossido di rame(I), in coerenza con la nomenclatura IUPAC e con il parere EFSA richiamato in motivazione.

Mercurio: limite specifico per conserve umide destinate a cani e gatti

Nella voce sul mercurio la disciplina viene riscritta. Il limite generale per le materie prime per mangimi è 0,1 mg/kg, ma si applicano eccezioni differenziate:

  • pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per animali da produzione alimentare: 0,5 mg/kg;
  • pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati a mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia: 1,0 mg/kg;
  • pesci, altri animali acquatici e loro prodotti come materie prime per mangimi umide in conserva destinate all’alimentazione diretta di cani e gatti: 0,3 mg/kg;
  • carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio: 0,3 mg/kg.

Per i mangimi composti il limite generale è 0,1 mg/kg, con eccezioni per mangimi minerali (0,2 mg/kg), mangimi composti per pesci (0,2 mg/kg) e mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia (0,3 mg/kg).

Gossipolo libero: innalzamento del livello massimo per i semi di cotone

Nella sezione III, relativa al gossipolo libero, il limite massimo per i semi di cotone viene portato a 6 000 mg/kg. La Commissione richiama la dichiarazione scientifica EFSA che, pur non richiedendo un aggiornamento del parere sui rischi per la salute animale, rende opportuno l’adeguamento del livello massimo sulla base dei dati di presenza rilevati.

Diossine e PCB: estensione del limite a tutti gli additivi pertinenti

Nella sezione V, il regolamento modifica le voci relative a diossine, somma di diossine e PCB diossina-simili, e PCB non diossina-simili. Il precedente riferimento limitato a specifici additivi per mangimi viene sostituito da un riferimento generale agli additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti.

Il testo precisa inoltre che il livello massimo si applica anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine, purché tali additivi rientrino anche nei gruppi degli agenti leganti e degli antiagglomeranti. La modifica risponde ai dati recenti emersi dal sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi, che indicano livelli elevati di tali contaminanti in additivi non contemplati nella precedente formulazione.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Modifica generale dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 2002/32/CE sia modificato e rettificato conformemente all’allegato del regolamento.

Arsenico: incremento dei limiti per specifiche materie prime e additivi

Nella sezione I, riga 1, il limite generale per l’arsenico nelle materie prime per mangimi è confermato a 2 mg/kg, ma sono aggiornate varie eccezioni: torba e leonardite 5 mg/kg; fosfati e alghe marine calcaree 10 mg/kg; carbonato di calcio, carbonato di calcio e magnesio e conchiglie marine calcaree 15 mg/kg; ossido di magnesio e carbonato di magnesio 20 mg/kg; pesce, altri animali acquatici e loro prodotti 25 mg/kg; farina di alghe marine e derivati 40 mg/kg. Per gli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi il limite è 30 mg/kg, con eccezioni fino a 50 mg/kg per taluni composti rameici e di manganese e fino a 100 mg/kg per ossido di zinco, ossido manganoso e ossido rameico. Sono inoltre previsti limiti specifici per mangimi complementari, mangimi minerali, formule a rilascio prolungato e mangimi completi, inclusi limiti di 10 mg/kg o 30 mg/kg per talune categorie destinate ad animali da compagnia o a fini nutrizionali speciali.

Fluoro: aumento del limite per le alghe marine calcaree

Nella sezione I, riga 3, il contenuto massimo di fluoro per le alghe marine calcaree è aumentato da 1 000 mg/kg a 1 250 mg/kg.

Piombo: sostituzione della voce e rettifica di errori

Nella sezione I, riga 4, la voce relativa al piombo è integralmente sostituita. Tra le correzioni principali figurano l’inclusione espressa delle conchiglie marine calcaree nel limite di 15 mg/kg insieme a fosfati e alghe marine calcaree e la rettifica della denominazione dell’additivo in ossido di rame(I). Sono altresì fissati limiti specifici per materie prime, additivi di oligoelementi, additivi dei gruppi leganti e antiagglomeranti, premiscele e mangimi complementari/completi.

Mercurio: estensione di un trattamento specifico alle conserve umide per cani e gatti

Nella sezione I, riga 5, la voce sul mercurio è sostituita. Oltre ai limiti generali per materie prime e mangimi composti, viene previsto un limite di 0,3 mg/kg per i pesci, altri animali acquatici e loro prodotti come materie prime per mangimi umide in conserva destinate all’alimentazione diretta di cani e gatti. Restano i limiti differenziati per mangimi composti per animali da produzione alimentare, cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.

Gossipolo libero: aumento del limite nei semi di cotone

Nella sezione III, riga 1, il limite massimo per il gossipolo libero nei semi di cotone è aumentato a 6 000 mg/kg.

Diossine, somma di diossine e PCB diossina-simili, PCB non diossina-simili

Nella sezione V, le voci relative a diossine, somma di diossine e PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili sono modificate per estendere il livello massimo a tutti gli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti. Il testo precisa che il livello massimo si applica anche agli additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali delle sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi e delle sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine, qualora rientrino anch’essi tra gli agenti leganti e antiagglomeranti.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresostanze indesiderabilimangimiprotezione della salute animale

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