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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1870

Regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sui tenori massimi di alcuni contaminanti alimentari, intervenendo sul regolamento (CE) n. 1881/2006. In particolare riduce il limite dell’acido erucico per gli oli e grassi vegetali, conferma limiti specifici per alcuni oli particolari, introduce un limite per la senape e corregge un errore materiale relativo all’unità di misura dell’acido cianidrico. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le merci già legittimamente immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore.

Modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 sui tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in determinati prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nell’Unione europea prodotti contenenti acido erucico o acido cianidrico, con riferimento in particolare a oli e grassi vegetali, olio di camelina, olio di senape, olio di borragine, senape e semi di albicocca non trasformati interi o lavorati immessi sul mercato per il consumatore finale. Incide sul regolamento (CE) n. 1881/2006, che fissa i tenori massimi dei contaminanti negli alimenti, e produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È prevista una deroga per l’olio di senape prodotto e consumato localmente in piccole quantità, previa autorizzazione dell’autorità competente, e una clausola transitoria per i prodotti già legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore, che possono restare in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 in materia di acido erucico e acido cianidrico

Il regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione interviene sul regime UE dei contaminanti alimentari previsto dal regolamento (CE) n. 1881/2006. La revisione si fonda, secondo i considerando, sul parere EFSA del 21 settembre 2016 sull’acido erucico, che ha evidenziato un rischio di esposizione superiore alla dose giornaliera tollerabile soprattutto per lattanti e bambini, nonché sulla necessità di garantire certezza del diritto correggendo una imprecisione relativa all’acido cianidrico.

Contesto e finalità

La Commissione indica che i dati disponibili mostrano la possibilità di ridurre l’acido erucico in molti oli e grassi vegetali attraverso buone pratiche, in particolare mediante l’impiego di varietà a basso tenore. Per alcuni prodotti, tuttavia, non risultano praticabili ulteriori riduzioni: ciò vale per l’olio di camelina, l’olio di senape e l’olio di borragine, per i quali il limite resta invariato. La disciplina mira inoltre a evitare sovrapposizioni con altre fonti normative, come il regolamento delegato (UE) 2016/127 per le formule per lattanti e di proseguimento.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento modifica due voci dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, sezione 8, dedicata ai contaminanti. La prima riguarda l’acido erucico, compreso quello combinato con lipidi; la seconda riguarda l’acido cianidrico, compreso quello combinato con glicosidi cianogenici. I limiti interessano prodotti immessi sul mercato nell’Unione, con particolare riferimento a oli e grassi vegetali destinati al consumatore finale o all’impiego come ingredienti alimentari, a specifici oli vegetali, alla senape come condimento e ai semi di albicocca non trasformati destinati al consumatore finale.

Nuovi tenori massimi per l’acido erucico

La nuova formulazione della voce 8.1 stabilisce tre diverse soglie:

  • 20,0 g/kg per oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per uso come ingredienti alimentari, esclusi i prodotti espressamente menzionati;
  • 50,0 g/kg per olio di camelina, olio di senape e olio di borragine;
  • 35,0 g/kg per la senape (condimento).

Il regolamento precisa inoltre che, previa autorizzazione dell’autorità competente, il tenore massimo non si applica all’olio di senape prodotto e consumato a livello locale. Tale deroga è giustificata, nei considerando, dall’esigenza di evitare l’uscita dal mercato di piccole imprese e microimprese in alcuni Stati membri.

Rettifica relativa all’acido cianidrico

La voce 8.3 dell’allegato è rettificata per chiarire l’unità di misura del tenore massimo di acido cianidrico. Il limite è fissato a 20,0 g/kg per i semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati o tritati immessi sul mercato per il consumatore finale. Il regolamento richiama, per le definizioni pertinenti, il regolamento (CE) n. 852/2004 per il concetto di “prodotti non trasformati” e il regolamento (CE) n. 178/2002 per le nozioni di “immissione sul mercato” e “consumatore finale”.

Formule per lattanti e formule di proseguimento

Nei considerando si chiarisce che il tenore massimo di acido erucico per le formule per lattanti e le formule di proseguimento è già disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2016/127. Per evitare duplicazioni normative e garantire chiarezza, il corrispondente limite viene soppresso dal regolamento (CE) n. 1881/2006.

Regime transitorio

Per i prodotti alimentari contemplati dall’allegato del regolamento, la Commissione prevede una clausola di salvaguardia per lo stock già sul mercato: i prodotti legalmente immessi prima dell’entrata in vigore possono restare in commercio fino al termine minimo di conservazione o, se previsto, fino alla data di scadenza. La previsione consente agli operatori una transizione ordinata verso i nuovi limiti.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dei limiti massimi per l’acido erucico

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, sezione 8, voce 8.1, è sostituito. Per gli oli e grassi vegetali immessi sul mercato per il consumatore finale o per uso come ingredienti alimentari, esclusi olio di camelina, olio di senape e olio di borragine, il tenore massimo è fissato a 20,0 g/kg. Per olio di camelina, olio di senape e olio di borragine il limite è 50,0 g/kg. Per la senape (condimento) il limite è 35,0 g/kg. È prevista una deroga: se autorizzato dall’autorità competente, il tenore massimo non si applica all’olio di senape prodotto e consumato a livello locale.

Rettifica del tenore massimo di acido cianidrico

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, sezione 8, voce 8.3, è rettificato per precisare l’unità di misura del tenore massimo di acido cianidrico, compreso quello combinato con glicosidi cianogenici. Per i semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati o tritati immessi sul mercato per il consumatore finale, il tenore massimo è 20,0 g/kg.

Esclusione del limite per le formule per lattanti e di proseguimento

Il regolamento precisa che un tenore massimo di acido erucico per le formule per lattanti e le formule di proseguimento è già stabilito dal regolamento delegato (UE) 2016/127; per ragioni di chiarezza viene dunque soppresso il corrispondente limite dal regolamento (CE) n. 1881/2006.

Disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato

I prodotti alimentari elencati nell’allegato del regolamento, se legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore, possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti nei prodotti alimentarietichettatura e composizione degli alimentimercato internotutela dei consumatori

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