Regolamento (UE) 2019/1873
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019 relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un’esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce una procedura uniforme per coordinare, tramite l’IMSOC, i controlli ufficiali intensificati effettuati ai posti di controllo frontalieri su specifiche categorie di merci di origine animale e assimilate. La misura si attiva in presenza di sospette frodi o di gravi/ripetute violazioni della normativa UE, con coinvolgimento della Commissione nella valutazione della notifica e nel coordinamento delle autorità nazionali. Sono previsti controlli fisici e d’identità mirati, la possibile richiesta di controlli imposti alle autorità del paese terzo, criteri quantitativi e qualitativi per la cessazione della misura e il principio della rifusione dei costi a carico dell’operatore.
Procedura coordinata ai posti di controllo frontalieri per l’esecuzione di controlli ufficiali intensificati su talune merci di origine animale e assimilate in caso di sospette frodi o gravi/ripetute non conformità.
Ambito di applicazione
Si applica ai posti di controllo frontalieri degli Stati membri e riguarda le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi che entrano nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio. Interviene quando, ai sensi dell’articolo 65, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti notificano sospette pratiche fraudolente o ingannevoli ovvero violazioni gravi o ripetute riconducibili allo stabilimento di origine. Sono escluse dall’attivazione quelle partite già soggette ad altre misure di emergenza o speciali per la stessa violazione; gli Stati membri possono inoltre escludere singole partite se il rifiuto di ingresso deriva da motivi diversi dalla violazione oggetto dei controlli intensificati coordinati. Il regolamento si applica dal 14 dicembre 2019 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione
Il regolamento istituisce una disciplina procedurale comune per l’esecuzione coordinata, ai posti di controllo frontalieri, di controlli ufficiali intensificati su talune merci di origine animale e assimilate. La finalità è assicurare un approccio armonizzato quando emergono sospette frodi o violazioni gravi o ripetute della normativa UE, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625 e con supporto operativo dell’IMSOC.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi che entrano nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio. Essa opera esclusivamente per categorie di merci riconducibili a uno stabilimento di origine identificabile tramite gli elenchi previsti dalla pertinente normativa UE. Restano fuori, per l’attivazione coordinata prevista dal regolamento, le partite già assoggettate a misure di emergenza o misure speciali per la stessa violazione.
Presupposti per l’attivazione dei controlli coordinati
L’articolo 3 collega l’attivazione della misura a una notifica delle autorità competenti trasmessa tramite IMSOC alla Commissione e agli altri Stati membri. La notifica deve indicare lo stabilimento di origine, la categoria di merci con descrizione e codice della nomenclatura combinata, nonché la violazione riscontrata. La Commissione verifica che la non conformità sia basata su sospette pratiche fraudolente o ingannevoli oppure su una possibile violazione grave o ripetuta della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, che la violazione sia imputabile allo stabilimento di origine e che non vi siano sovrapposizioni con altre misure già applicate. Se le condizioni sono soddisfatte, i controlli ufficiali intensificati sono eseguiti in modo coordinato in tutti gli Stati membri.
Modalità di esecuzione ai posti di controllo frontalieri
L’articolo 4 prevede che le autorità competenti effettuino controlli fisici e di identità su ciascuna partita proveniente dallo stesso stabilimento di origine e appartenente alla stessa categoria di merci per il medesimo tipo di violazione. La selezione si basa sui codici NC indicati nella notifica; qualora tali codici non siano abbastanza specifici, la partita viene sottoposta ai controlli solo se corrisponde anche alla descrizione delle merci notificata. Eventuali ragioni per non sottoporre una partita selezionata alla misura devono essere registrate nell’IMSOC.
Controlli imposti e coinvolgimento del paese terzo
Se durante l’esecuzione coordinata tre partite in entrata nell’Unione presentano lo stesso tipo di violazione oggetto della notifica, la Commissione chiede all’autorità competente del paese terzo in cui si trova lo stabilimento di origine di svolgere indagini, adottare un piano d’azione e riferire sugli esiti delle misure. La Commissione monitora i risultati e può adottare ulteriori misure, incluse quelle previste dall’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dall’articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, se il paese terzo non agisce in modo soddisfacente o se i risultati dei controlli restano insoddisfacenti.
Criteri di cessazione della misura
L’articolo 6 distingue due regimi di chiusura. In via ordinaria, la misura termina se l’autorità competente ritira la notifica oppure se sono registrati nell’IMSOC almeno 10 risultati soddisfacenti consecutivi e il peso complessivo delle partite controllate raggiunge almeno dieci volte il peso della partita che ha attivato la misura, oppure 300 tonnellate nette, se inferiore. Se la Commissione ha richiesto i controlli imposti, la cessazione richiede invece almeno 30 risultati soddisfacenti consecutivi e un piano d’azione soddisfacente adottato dal paese terzo.
Costi ed esclusione di singole partite
I costi dell’esecuzione coordinata dei controlli intensificati sono posti a carico dell’operatore responsabile delle partite. Inoltre, gli Stati membri possono escludere una specifica partita dalla misura quando il suo ingresso nell’Unione sarebbe comunque rifiutato per ragioni diverse dalla violazione che ha determinato l’attivazione dei controlli intensificati coordinati. Anche tali esclusioni devono essere motivate e registrate nell’IMSOC.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito
L’articolo 1 disciplina le procedure ai posti di controllo frontalieri per l’esecuzione coordinata di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi destinati all’immissione in commercio nell’Unione.
Definizione di stabilimento di origine
L’articolo 2 definisce lo "stabilimento di origine" come lo stabilimento situato in un paese terzo, comprese le navi di paesi terzi, presente negli elenchi previsti dalla normativa UE applicabile all’esportazione verso l’Unione.
Attivazione tramite notifica IMSOC e valutazione della Commissione
L’articolo 3 impone alle autorità competenti di notificare via IMSOC alla Commissione e agli altri Stati membri lo stabilimento di origine, la categoria di merci, la descrizione e il codice NC, nonché la violazione rilevata. La Commissione valuta se la notifica si fonda su sospette pratiche fraudolente o ingannevoli o su violazioni gravi/ripetute, se è imputabile allo stabilimento indicato, se la partita non è già soggetta a controlli intensificati e se non esistono misure di emergenza o speciali per la stessa violazione. In caso positivo, i controlli coordinati sono eseguiti in tutti gli Stati membri.
Modalità dei controlli intensificati
L’articolo 4 prevede controlli fisici e di identità su ciascuna partita proveniente dallo stesso stabilimento di origine e appartenente alla stessa categoria di merci per lo stesso tipo di violazione. La selezione avviene sulla base dei codici della nomenclatura combinata; se tali codici non sono sufficientemente specifici, le partite sono sottoposte ai controlli solo se corrispondono anche alla descrizione notificata. I motivi dell’eventuale mancata sottoposizione di una partita selezionata devono essere registrati nell’IMSOC.
Controlli imposti verso il paese terzo
L’articolo 5 stabilisce che, se tre partite presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica, la Commissione chiede all’autorità competente del paese terzo di effettuare indagini, adottare un piano d’azione per lo stabilimento di origine e riferire sulle misure adottate e sui risultati. La Commissione monitora i risultati e può adottare ulteriori azioni, incluse misure ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, se il paese terzo non interviene adeguatamente o se i risultati restano insoddisfacenti.
Cessazione dei controlli intensificati
L’articolo 6 prevede la cessazione della misura in due ipotesi: ritiro della notifica da parte dell’autorità competente, con motivazione comunicata via IMSOC; oppure registrazione di almeno 10 risultati soddisfacenti consecutivi e raggiungimento di un peso totale pari ad almeno 10 volte il peso della partita che ha attivato la misura oppure 300 tonnellate nette, se inferiore. Se sono stati richiesti controlli imposti, la cessazione richiede almeno 30 risultati soddisfacenti consecutivi e l’adozione di un piano d’azione soddisfacente da parte del paese terzo.
Riparto dei costi
L’articolo 7 pone i costi dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati a carico dell’operatore responsabile delle partite controllate.
Esclusione di singole partite
L’articolo 8 consente alle autorità competenti di escludere una partita dall’esecuzione coordinata dei controlli intensificati quando il suo ingresso nell’Unione sarebbe comunque rifiutato ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 per motivi diversi dalla violazione oggetto dei controlli. I motivi dell’esclusione devono essere registrati nell’IMSOC.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1869
- Regolamento · 7 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1870
- Regolamento · 7 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1871
- Regolamento · 7 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1872
- Regolamento · 7 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1901
- Regolamento · 7 nov 2019Regolamento (UE) 2019/1902
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →