Cassazione Penale, Ordinanza n. 30705/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento con trasmissione degli atti, aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale a 20 giorni di arresto per il reato previsto dall'art. 116 del d.lgs. 285/1992, commesso in agro di Rende il 19 ottobre 2019. Con il ricorso sono stati dedotti: vizio di motivazione; mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva; inosservanza di norme processuali, in particolare l'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio; inoltre, con memoria, è stata chiesta la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 20-bis c.p. La Corte ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, e ha rilevato che la questione della notifica era già stata superata dalla precedente sentenza rescindente. Ha inoltre osservato che la richiesta di conversione della pena implicava valutazioni di merito da proporre davanti alla Corte di appello, non in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non specificamente correlate alla motivazione della decisione impugnata; ha richiamato il principio per cui in sede di legittimità non sono consentite rivalutazioni di merito. Ha escluso che potesse dichiararsi l'estinzione per prescrizione, perché al momento della sentenza impugnata il termine quinquennale non era ancora maturato e, comunque, l'eventuale prescrizione sopravvenuta non rileva quando il ricorso è originariamente inammissibile. Ha infine affermato che la domanda di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria era improponibile in cassazione, trattandosi di valutazione da riservare al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 285/1992
La disposizione è richiamata come base del reato per cui l'imputato è stato condannato, senza che la Corte entri nel merito della sua struttura tipica, limitandosi a verificare la tenuta della motivazione della condanna.
art. 20-bis c.p.
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è ritenuta domanda di merito, da proporre al giudice di appello e non in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
Non espressamente citato; il testo richiama in sostanza la necessità che le censure si confrontino con la motivazione della decisione impugnata e non si risolvano in mere contrapposizioni di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono manifestamente infondate e conducono all'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito delle prove o dell'apprezzamento dei fatti, poiché il controllo di legittimità riguarda la razionalità e coerenza logica della motivazione, non la sostituzione del proprio giudizio a quello del giudice di merito.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria presuppone valutazioni discrezionali e deve essere proposta al giudice di merito competente; non è esaminabile per la prima volta in cassazione.
- L'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere dichiarata se il ricorso è originariamente inammissibile, perché l'inammissibilità impedisce la valida instaurazione della fase di impugnazione successiva.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è dichiarata, seguono ex lege le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compreso il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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