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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10008/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando: 1) omissione nella valutazione della memoria difensiva depositata; 2) carenza di autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del Tribunale; 3) inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da Boccia; 4) 5) 6) vizio di motivazione relativo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari (contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria, inclusa la qualificazione del ruolo concorsuale dell'indagato); 7) contestazione dell'aggravante delle "più persone riunite"; 8) vizio con riguardo alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p., e specificamente sull'insufficiente valutazione del "tempo silente" tra fatti e misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: 1) il primo motivo è infondato perché l'omessa valutazione della memoria difensiva non determina di per sé nullità; occorrono doglianze specifiche che il ricorrente non ha formulato; 2) il secondo motivo è infondato: l'art. 292 c.p.p. richiede l'autonoma valutazione solo per l'ordinanza emessa "inaudita altera parte" e, in sede di riesame, la conferma non implica necessariamente una riscrittura integrale delle argomentazioni del PM purché si rilevi il giudizio critico del giudice; 3) il terzo motivo è infondato: l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni di Boccia richiede che, prima dell'escussione, esistessero indizi non equivoci di reità a carico del dichiarante; la mera presenza di sospetti non è sufficiente, e dichiarazioni su fatti non connessi non rientrano automaticamente nella sanzione; 4)-6) sono infondati: la Cassazione può sindacare in sede di legittimità solo la manifesta illogicità della motivazione, non riesaminare i fatti; il Tribunale ha adeguatamente richiamato e valutato gli elementi indiziari e la partecipazione dell'indagato, precisandone la rilevanza causale; 7) il motivo è inammissibile per carenza di interesse: contestare un'aggravante che non influisce sulla legittimità della misura cautelare non dà titolo a ricorso "de libertate"; 8) è infondato: la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. può essere superata solo con elementi specifici ed argomentati (tra cui la tipologia del reato, le modalità concrete e la risalenza); il Tribunale ha valutato la persistenza delle esigenze cautelari e ha ritenuto non sussistere un apprezzabile "tempo silente" tale da escluderle. Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c)

    La norma richiede che l'ordinanza emessa dal giudice su richiesta del PM contenga esposizione e autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi; la Corte interpreta che l'obbligo di valutazione "autonoma" riguarda il giudizio critico del giudice e non impone la riscrittura integrale dei fatti già esposti dal PM, specie in sede di riesame

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti aggravati ex art. 416‑bis.1; la giurisprudenza precisa che tale presunzione può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino il contrario (tra cui tipologia del delitto, modalità concrete, risalenza), e che il mero decorso del tempo ('tempo silente') non opera automaticamente

  • art. 63 cod. proc. pen., comma 2

    Prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti come imputati/indagati; la Corte precisa che la sanzione erga omnes richiede che prima dell'escussione vi fossero indizi non equivoci di reità a carico del dichiarante

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte richiede che il giudice motivi sulla prova dell'esistenza della reale partecipazione e sulla forma concreta in cui si è manifestata, correlando il contributo dell'indagato alle attività degli altri concorrenti

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Rileva come fattispecie aggravante con riferimento ad associazioni di tipo mafioso; la sua contestazione comporta l'applicazione della presunzione relativa di esigenze cautelari ai fini dell'art. 275 c.p.p., salvo prova contraria specifica

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019; Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009; Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996; e altre indicate in motivazione)

    varie sentenze richiamate nel testo

    Le pronunce richiamate chiariscono: i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (solo verifica di manifesta illogicità), i presupposti dell'inutilizzabilità erga omnes, il significato dell'"autonoma" valutazione nell'ordinanza e i criteri per valutare la persistenza delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • L'omessa menzione o valutazione di una memoria difensiva non comporta automaticamente la nullità dell'ordinanza cautelare: il ricorrente deve formulare doglianze specifiche che dimostrino l'incidenza dell'omissione sull'ordito argomentativo del giudice
  • L'obbligo di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari riguarda il giudizio critico del giudice e non necessariamente la riscrittura parola per parola dei fatti esposti dal PM; è ammesso il rinvio per relationem ai fatti del PM purché emerga il giudizio critico del giudicante
  • Le dichiarazioni rese da persone che avrebbero dovuto essere sentite come indagate non sono automaticamente inutilizzabili nei confronti di terzi: l'inutilizzabilità erga omnes richiede che, prima dell'escussione, sussistessero indizi non equivoci di reità a carico del dichiarante
  • In sede di cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato: è consentita la verifica della manifesta illogicità o della violazione delle norme, ma non un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per reati aggravati ex art. 416‑bis.1 ha natura relativa e può essere superata solo con elementi concreti e specifici; il mero decorso del tempo ('tempo silente') non produce automaticamente l'esclusione della pericolosità
  • Contestare in cassazione aggravanti che non incidono sulla legittimità della misura cautelare può essere inammissibile per carenza di interesse quando l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe effetti immediati sulla posizione cautelare del ricorrente
  • Quando si denuncia la carenza di motivazione sulla partecipazione in concorso, il ricorrente deve indicare specifiche lacune o la manifesta illogicità del ragionamento, poiché l'atipicità delle forme di partecipazione non esonera il giudice dall'obbligo di motivare sul tipo concreto di apporto

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