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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30331/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un gruppo di lavoratori aveva agito per ottenere il ricalcolo del TFR, chiedendo che nella base di computo fossero inclusi vari emolumenti corrisposti durante il rapporto, tra cui lavoro supplementare, lavoro straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per trattamenti eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta, liquidazione permessi ex festività, indennità per turni sfalsati e alcune indennità previste dal CCNL di categoria. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato integralmente la decisione rigettando le pretese. In cassazione i lavoratori hanno denunciato: violazione dell'art. 2120 c.c. e delle norme del CCNL, per avere la corte territoriale ritenuto legittima l'esclusione di tali voci senza che vi fosse una diversa previsione collettiva espressa e univoca; violazione dell'art. 2697 c.c., per avere addossato ai lavoratori l'onere di provare la computabilità dei singoli istituti; nullità della sentenza per avere la corte d'appello fondato la decisione su un precedente relativo ad un diverso assetto processuale e senza confrontarsi con le preclusioni derivanti dalla mancata impugnazione di alcuni capi della sentenza di primo grado; omesso esame di fatti decisivi, poiché la computabilità di varie voci retributive non sarebbe stata esaminata nella sentenza impugnata. Uno dei ricorrenti ha inoltre visto dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione sindacale.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a uno dei lavoratori, con compensazione delle spese tra quella parte e la società. Per gli altri ricorrenti ha accolto tutti i motivi esaminati: ha ritenuto fondate le censure sull'interpretazione dell'art. 2120 c.c. e del CCNL, affermando che la clausola collettiva che indica gli 'elementi della retribuzione' non esclude automaticamente, per contrapposizione, le ulteriori voci retributive non espressamente nominate; ha inoltre ritenuto errato porre a carico dei lavoratori la prova dell'inclusione contrattuale delle singole voci, poiché l'esclusione dalla base di calcolo del TFR richiede una diversa previsione collettiva espressa e la prova di tale esclusione da parte di chi la invoca. La Corte ha anche rilevato che la corte d'appello non aveva compiuto un autonomo esame sugli emolumenti oggetto della domanda e che era necessaria una verifica ex post della loro corrispettività e non occasionalità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame di tutti gli emolumenti controversi e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    "diversa previsione dei contratti collettivi"

    La retribuzione utile al TFR comprende, salvo diversa previsione collettiva espressa, tutte le somme corrisposte in modo non occasionale e non a titolo di rimborso spese; la clausola collettiva che elenca alcune voci computabili non esclude automaticamente le altre.

  • art. 2697 c.c.

    L'esclusione di una voce dalla base di calcolo del TFR, in quanto deroga al criterio legale, deve essere provata da chi la invoca; non grava sul lavoratore l'onere di indicare le norme collettive che prevedono l'inclusione di ciascuna voce.

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale in cassazione.

  • art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per censurare il rinvio operato dalla corte d'appello ad altra pronuncia senza adeguato esame delle peculiarità del giudizio.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Indicata come base del procedimento camerale deciso con ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Richiamato per la statuizione sugli oneri processuali conseguenti all'esito del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Ai fini del trattamento di fine rapporto, la nozione legale di retribuzione è tendenzialmente onnicomprensiva: possono esserne escluse solo le voci per le quali la contrattazione collettiva preveda in modo espresso una deroga.
  • La mera elencazione, nel contratto collettivo, di alcune voci computabili nel TFR non implica l'esclusione a contrario di tutte le altre voci retributive non nominate.
  • Quando si contesta il computo di determinate indennità nel TFR, il giudice deve verificare in concreto se tali somme abbiano natura corrispettiva e non occasionale, con accertamento ex post della stabilità e non episodicità dell'erogazione.
  • L'onere di dimostrare che una voce retributiva sia esclusa dalla base di calcolo del TFR per effetto di una previsione collettiva derogatoria grava su chi invoca tale esclusione, non sul lavoratore che ne chiede l'inclusione.
  • La decisione di merito che si fondi su un precedente giurisprudenziale deve comunque confrontarsi con le specifiche allegazioni e preclusioni del giudizio concreto, non potendo sostituire un esame autonomo dei fatti controversi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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