Cassazione Civile, Ordinanza n. 25065/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (risparmiatori)
La controversia
La controversia traeva origine dalla domanda proposta dai titolari di un buono fruttifero postale emesso il 20 settembre 2002, per ottenere dalla società emittente il pagamento di 500 euro, oltre agli interessi legali dalla sottoscrizione sino alla scadenza settennale del titolo, a titolo di rimborso. Il giudice di pace aveva respinto la domanda, mentre il Tribunale, in riforma, l'aveva accolta, ritenendo che il diritto non fosse prescritto poiché sul documento mancava l'indicazione della scadenza e l'intermediario non aveva provato la consegna del foglio informativo idoneo a colmare tale carenza; secondo il Tribunale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione non aveva iniziato a decorrere. Il Tribunale aveva invece respinto la domanda subordinata di risarcimento del danno, perché non allegato né provato. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2935 c.c., 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 e 8 d.m. Tesoro 18 aprile 2002, sostenendo che il diritto al rimborso fosse prescritto e che la richiesta fosse stata formulata soltanto dopo la scadenza del termine; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1339, 1175 e 1176 c.c. e del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, contestando la mancata prova della consegna del foglio informativo e sostenendo che il buono riportasse comunque la propria natura a termine; con il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., affermando che la consegna del foglio informativo fosse provata; con il quarto ha denunciato la violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., sostenendo che l'impossibilità di far valere il diritto rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione ricomprenda soltanto impedimenti giuridici, non l'ignoranza o il dubbio soggettivo del titolare. I resistenti hanno eccepito preliminarmente l'omessa notificazione del ricorso per cassazione, avendo ricevuto tramite PEC soltanto la relata di notifica e la procura, senza l'atto di ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi relativi alla prescrizione, alla consegna del foglio informativo e all'onere della prova. È risultato incontestato che la ricorrente avesse inviato ai resistenti una PEC contenente la relata di notifica e la procura, ma non il ricorso, che non era stato allegato per fatto del mittente. La Corte ha distinto l'ipotesi dell'atto trasmesso ma parziale o illeggibile, che determina una nullità sanabile, da quella in cui l'atto notificando non sia stato affatto inviato, che determina l'inesistenza della notificazione. Ha inoltre rilevato che la notificazione non era stata tempestivamente rinnovata e che la costituzione dei resistenti, con documentazione del difetto, non poteva sanare retroattivamente la mancata instaurazione del contraddittorio. Poste Italiane è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 600 euro, oltre accessori e spese forfettarie; è stata inoltre condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di 2.500 euro in favore della Cassa delle ammende, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il Tribunale aveva ritenuto che, in assenza dell'indicazione della scadenza del buono e della prova della consegna del foglio informativo, il diritto non fosse ancora esercitabile e la prescrizione non fosse iniziata; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale questione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del buono fruttifero e alla decorrenza della prescrizione; questione non esaminata nel merito.
art. 8 d.m. Tesoro 18 aprile 2002
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del buono fruttifero e alla decorrenza della prescrizione; questione non esaminata nel merito.
art. 1339 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'inserimento e alla rilevanza delle condizioni contrattuali; questione non esaminata nel merito.
art. 1175 c.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme ai doveri di correttezza nel rapporto; questione non esaminata nel merito.
art. 1176 c.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme ai doveri di diligenza dell'intermediario; questione non esaminata nel merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere di provare la consegna del foglio informativo; questione non esaminata nel merito.
art. 2946 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione ordinaria del diritto; questione non esaminata nel merito.
art. 2941 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli impedimenti soggettivi e l'ignoranza del diritto non costituiscano, salvo le ipotesi previste dalla legge, cause di sospensione della prescrizione; questione non esaminata nel merito.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per condannare la parte ricorrente al pagamento di 2.500 euro in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se l'atto da notificare non viene affatto allegato al messaggio PEC per fatto del notificante, la notificazione è inesistente e non semplicemente nulla.
- L'omessa notificazione del ricorso per cassazione impedisce la radicale instaurazione del contraddittorio e non è sanata retroattivamente dalla costituzione del destinatario, quando questi eccepisca tempestivamente il vizio e ne documenti la sussistenza.
- Deve essere distinta l'ipotesi dell'atto mai trasmesso, che comporta inesistenza della notificazione, da quella dell'atto trasmesso ma parziale o illeggibile, che comporta nullità sanabile mediante rinnovazione della notificazione.
- Quando l'errore nella notificazione è imputabile al notificante, la rinnovazione deve intervenire entro il termine previsto per l'impugnazione; nel caso esaminato, la mancata rinnovazione tempestiva ha impedito ogni sanatoria.
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