Cassazione Penale, Sentenza n. 26581/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 e della legge n. 689/1981. Il Tribunale aveva dichiarato l'istanza inammissibile motivando con l'art. 59 della legge n. 689/1981 (secondo comma) secondo cui la pena non può essere sostituita nei confronti di chi è stato condannato più di due volte per reati della stessa indole; dal certificato penale risultavano precedenti nel decennio: otto condanne per furto e una per rapina. Il ricorrente ha impugnato sostenendo (1) che l'art. 59, nel testo vigente dopo il d.lgs. n. 150/2022, non contempla più quella causa ostativa e (2) che, comunque, nel previgente testo la causa ostativa operava solo se la pena oggetto della sostituzione fosse stata inflitta per un reato della stessa indole rispetto alle precedenti condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 59 della legge n. 689/1981, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (testo applicabile al caso), non prevede più la causa ostativa rappresentata dall'essere stato condannato per reati della stessa indole. Pertanto la declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del Tribunale di Palermo è stata emessa in violazione di legge. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio, lasciando al giudice remittente la valutazione concreta delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza e l'obbligo di motivazione adeguata.
Norme richiamate
art. 59 legge n. 689 del 1981
Nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 non prevede più la causa ostativa consistente nell'essere stato l'istante condannato per reati della stessa indole; pertanto non può essere invocata quale motivo di inammissibilità dell'istanza di sostituzione della pena detentiva.
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
Norma richiamata dal ricorrente quale base normativa per chiedere la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive; il d.lgs. ha modificato il sistema delle sanzioni sostitutive e le condizioni applicative, incidendo sul testo dell'art. 59 L. 689/1981.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 1601/1995; Sez. 6, Ordinanza n. 45002/2005)
Con riferimento al previgente testo dell'art. 59 L. 689/1981, la giurisprudenza aveva chiarito che l'esclusione soggettiva (più di due condanne per reati della stessa indole nel decennio) operava solo se la pena richiesta in sostituzione fosse stata inflitta per un reato qualitativamente omogeneo rispetto alle precedenti condanne; ciò significava che il confronto riguardava il reato oggetto dell'istanza e le pregresse condanne.
Massime di principio
- Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 l'art. 59 L. 689/1981 non contiene più la causa ostativa basata sulle condanne anteriori per reati della stessa indole: il giudice non può più dichiarare inammissibile l'istanza per tale motivo
- Se il giudice dell'esecuzione applica un testo normativo previgente o interpreta la norma come se esistessero cause ostative superate dalla riforma, la decisione è probabilmente annullabile in Cassazione
- Con riferimento al previgente testo normativo, l'esclusione per 'reati della stessa indole' operava solo se il reato per il quale si chiedeva la sostituzione era omogeneo rispetto alle pregresse condanne; questo principio può essere utile per difese basate su analoghe fattispecie antecedenti la riforma
- In presenza di riforme legislative intervenute tra il fatto, la sentenza di condanna e la richiesta di sostituzione, occorre valutare attentamente quale testo sia applicabile e motivare chiaramente tale scelta nel provvedimento del giudice dell'esecuzione
- In caso di rinvio per nuovo giudizio, il giudice dell'esecuzione deve rivalutare concretamente tutte le condizioni previste dalla legge per la sostituzione della pena e fornire motivazione adeguata sulla loro sussistenza o meno
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