Sentenza n. 1157/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e all’assegnazione di euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta Docente, di importo annuo pari a euro 500,00, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’assegnazione complessiva di euro 1.500,00. Il ricorso è stato proposto deducendo l’inottemperanza dell’amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione e che il ritardo nell’esecuzione del titolo può comportare responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi, ordinando all’amministrazione di conformarsi al titolo e nominando, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, computato dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie un presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa del beneficio della Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale azionato.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nominato nell’ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Fondamento, unitamente all’art. 91 c.p.c., della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite, applicata dal TAR nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza sono presupposti decisivi il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione debitrice.
- Quando l’amministrazione non esegue integralmente una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nominato nell’ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga all’amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare gli atti e i documenti dell’attività sostitutiva esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della conseguente sentenza di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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