Sentenza del 30/09/2016 n. 19493 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF applicate alla somma erogata in capitale da Enel quale trattamento di previdenza complementare aziendale, tramite il fondo FONDENEL/PIA. Il contribuente sosteneva che una parte della prestazione dovesse essere tassata con l'imposta sostitutiva del 12,50%, mentre l'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione di tale regime e denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione alla natura delle somme, alla loro eventuale provenienza da rendimento finanziario e all'eventuale opzione per l'imposta sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Lombardia che aveva riconosciuto il rimborso al contribuente e rinviato la causa ad altra sezione della CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Cassazione ha precisato che, per gli iscritti al fondo previdenziale aziendale prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, la ritenuta del 12,50% si applica soltanto agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 riconducibili al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; la quota capitale resta soggetta a tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata. Non è stato quindi disposto definitivamente il rigetto della domanda di rimborso, ma il riesame della concreta composizione della prestazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 124 del 1993
Iscrizione al fondo antecedente all'entrata in vigore del decreto
La data di iscrizione al fondo previdenziale complementare è decisiva per individuare il regime tributario applicabile alle prestazioni erogate in forma di capitale.
D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 7
Richiamato nel giudizio in relazione alla possibile applicazione dell'imposta sostitutiva alle somme provenienti dal rendimento degli investimenti; la Cassazione ha ricondotto la disciplina applicabile al principio elaborato dalle Sezioni Unite.
D.Lgs. n. 482 del 1985, art. 6
Aliquota del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo
La ritenuta del 12,50% si applica esclusivamente alla componente di rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati entro il 31 dicembre 2000.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 (TUIR)
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla quota capitale della prestazione e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
È stato invocato dall'Agenzia per denunciare la nullità della sentenza tributaria per carenze nella motivazione e nell'individuazione della disciplina applicabile.
Art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5
Ha costituito il fondamento processuale delle censure relative alla nullità della sentenza, all'omessa motivazione e alla motivazione contraddittoria su fatti decisivi.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è tassata separatamente quanto alla sorte capitale, mentre al rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata
Il principio distingue la sorte capitale dal rendimento finanziario e separa temporalmente gli importi maturati prima e dopo il 1° gennaio 2001.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle prestazioni in capitale dei fondi previdenziali complementari aziendali occorre distinguere analiticamente tra sorte capitale e rendimento finanziario; non è corretto applicare automaticamente l'aliquota del 12,50% all'intera somma.
- Per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, il rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale può beneficiare della ritenuta del 12,50% solo per la parte maturata entro il 31 dicembre 2000.
- La quota capitale della prestazione è soggetta a tassazione separata; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 tale regime si applica integralmente.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire elementi idonei a dimostrare la composizione della prestazione e, in particolare, la quota effettivamente riconducibile al rendimento finanziario netto.
- Quando il giudice di merito non accerta in modo adeguato la natura e la composizione delle somme, la sentenza può essere cassata con rinvio per un nuovo esame, senza che la Cassazione determini necessariamente in via definitiva l'importo rimborsabile.
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