Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/623

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/623 della Commissione del 30 aprile 2020 recante approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [Ratafia de Champagne]

Normativa europea32020R0623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica "Ratafia de Champagne", registrata per una bevanda spiritosa, includendo anche la modifica della denominazione in "Ratafia champenois". L’atto si colloca nella fase di transizione tra il regolamento (CE) n. 110/2008 e il regolamento (UE) 2019/787, facendo applicazione delle nuove regole procedurali sulle modifiche dei disciplinari. Poiché non sono state presentate opposizioni entro il termine previsto, la Commissione approva la modifica con regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione della modifica del disciplinare dell’indicazione geografica della bevanda spiritosa registrata "Ratafia de Champagne".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare relativo all’indicazione geografica "Ratafia de Champagne" (con modifica della denominazione in "Ratafia champenois"), nell’ambito della disciplina UE sulle bevande spiritose e sulla protezione delle indicazioni geografiche. Riguarda l’approvazione della modifica proposta dalla Francia e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore. Non disciplina nuove registrazioni generali, ma esclusivamente l’esame e l’approvazione di una modifica di una scheda tecnica/disciplinare già registrata.

Approvazione della modifica del disciplinare di Ratafia de Champagne

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/623 approva una modifica del disciplinare relativo all’indicazione geografica registrata per la bevanda spiritosa Ratafia de Champagne, comprendente anche il cambio di denominazione in Ratafia champenois. L’atto si inserisce nel passaggio dal regolamento (CE) n. 110/2008 al regolamento (UE) 2019/787, disciplinando la conclusione della procedura di approvazione della modifica.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama anzitutto la domanda presentata dalla Francia il 5 luglio 2018. Tale domanda è stata esaminata ai sensi dell’articolo 21, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, allora applicabile alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Il regolamento (UE) 2019/787, entrato in vigore il 25 maggio 2019, ha sostituito il precedente regime. In particolare:

  • il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è stato abrogato con effetto dall’8 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787;
  • le schede tecniche presentate entro l’8 giugno 2019 nell’ambito di domande presentate sotto il vecchio regolamento sono considerate disciplinari, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787.

Iter procedurale della modifica

Dopo aver verificato che la domanda fosse conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, in conformità con l’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

Non essendo pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la Commissione ha ritenuto sussistenti i presupposti per approvare la modifica del disciplinare ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del medesimo regolamento, applicabile mutatis mutandis alle modifiche del disciplinare.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la denominazione Ratafia de Champagne.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Esame della domanda di modifica del disciplinare

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia il 5 luglio 2018 ai sensi dell’articolo 21, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, concernente la modifica della scheda tecnica dell’indicazione geografica "Ratafia de Champagne". La domanda include la modifica della denominazione in "Ratafia champenois".

Applicazione del regolamento (UE) 2019/787 alla procedura

Il regolamento (UE) 2019/787, entrato in vigore il 25 maggio 2019, ha abrogato con effetto dall’8 giugno 2019 il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle indicazioni geografiche. Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, le schede tecniche presentate entro l’8 giugno 2019 nell’ambito di domande presentate sotto il regime del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari.

Pubblicazione della domanda e assenza di opposizioni

Verificata la conformità della domanda al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. Non essendo pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la modifica può essere approvata.

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Ratafia de Champagne".

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichebevande spiritoseagricolturaetichettatura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.