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Sentenza

Sentenza del 20/08/2020 n. 169 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

IMU - esenzione - "fabbricati-merce" - onere dichiarativo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego dell'esenzione IMU prevista per i c.d. "fabbricati-merce" dall'art. 2 del D.L. n. 102/2013, sostenendo che non fosse necessario presentare una specifica dichiarazione per beneficiare dell'esenzione o che tale onere fosse assolto tramite le dichiarazioni di variazione IMU. La questione era se l'"apposita dichiarazione" richiesta per ottenere il beneficio fosse un adempimento autonomo e soggetto a termine (il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU) e se la mancata presentazione comportasse la decadenza dall'esenzione.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che l'onere dichiarativo previsto ai fini dell'agevolazione (la "apposita dichiarazione") è un obbligo autonomo e distinto rispetto all'onere di comunicare le variazioni IMU. Di conseguenza, il soggetto passivo che intende fruire dell'esenzione per fabbricati-merce deve presentare l'apposita dichiarazione entro il termine ordinario previsto per le dichiarazioni di variazione IMU; la mancata presentazione entro tale termine comporta la decadenza dal beneficio e legittima il diniego dell'esenzione da parte dell'ente impositore.

Norme richiamate

  • art. 2, D.L. n. 102/2013

    La norma riconosce l'esenzione per i "fabbricati-merce" ma condiziona il beneficio al rispetto di un onere dichiarativo. Il giudice interpreta tale onere come una "apposita dichiarazione" che deve essere presentata entro il termine ordinario per le dichiarazioni di variazione IMU.

  • regime dichiarativo IMU (disciplinare delle dichiarazioni di variazione)

    La normativa sulle dichiarazioni IMU distingue gli adempimenti informativi: le dichiarazioni di variazione servono a comunicare modifiche rilevanti ai fini dell'imposta, mentre l'apposita dichiarazione per l'esenzione è un adempimento autonomo; i termini per la presentazione coincidono per decorrenza, ma restano adempimenti differenti.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IMU per i fabbricati-merce ai sensi dell'art. 2 D.L. 102/2013 è obbligatorio presentare l'apposita dichiarazione entro il termine ordinario previsto per le dichiarazioni di variazione IMU; senza tale dichiarazione si perde il beneficio.
  • L'onere dichiarativo per l'agevolazione è autonomo rispetto all'onere di comunicare le variazioni IMU: anche se non sorgono variazioni da comunicare, resta comunque l'obbligo di presentare la dichiarazione per fruire dell'esenzione.
  • In caso di incertezza sul rispetto dei termini, il contribuente dovrebbe comunque presentare la dichiarazione all'ente impositore nei termini ordinari per preservare il diritto all'agevolazione; il ravvedimento operoso o le istanze tardive potrebbero non essere efficaci a mantenere l'esenzione.
  • Gli enti locali possono legittimamente negare l'esenzione se manca la dichiarazione prevista: pertanto, chi riceve un diniego per tale motivo ha bisogno di valutare ricorsi amministrativi o giurisdizionali dimostrando l'avvenuto adempimento o l'esistenza di giustificato motivo per il ritardo.

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