Sentenza del 18/08/2020 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - associazione sportiva dilettantistica - sussistenza dei requisiti associativi - regime fiscale agevolato - art. 148, D.P.R. n. 917/86 - condizioni di accesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al 2010. L'Agenzia contestava la sussistenza dei requisiti associativi richiesti per fruire del regime fiscale agevolato (art. 148 DPR 917/1986 e art. 90 L. 289/2002), deducendo carenze formali e sostanziali: presunta assenza di pluralità di soci effettivi, mancata tenuta delle assemblee, potenziale distribuzione di utili, mancata previsione della clausola di intrasmissibilità e non rivalutabilità delle quote, e generale inesistenza della natura associativa dell'ASD L.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Liguria ha respinto l'appello dell'Agenzia. Il Collegio ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento, ritenendo infondata la contestazione dell'Amministrazione soprattutto per difetto di istruttoria (assenza di accessi e sopralluoghi) e perché l'associazione ha fornito elementi formali (iscrizione/affiliazione alla FIGC) e sostanziali (effettivo svolgimento di attività sportiva e vita associativa) idonei a dimostrare i requisiti richiesti. Le carenze formali non sono state ritenute sufficienti a negare il regime agevolato; l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite (euro 1.500,00).
Norme richiamate
art. 148 D.P.R. n. 917/1986
Il regime agevolato per associazioni non lucrative e ASD dipende sia dall'elemento formale (statuto, affiliazioni) sia dall'effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro; le carenze formali non escludono automaticamente il beneficio se sussiste la sostanza dell'attività associativa.
art. 90 L. n. 289/2002
Norma di raccordo che contribuisce a definire il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche; rilevante unitamente all'art.148 DPR 917/1986.
art. 148, comma 8, lett. f), D.P.R. n. 917/1986
"... f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa"
La previsione statutaria deve evitare la trasferibilità e la rivalutazione delle quote; tuttavia l'assenza di una espressa previsione statutaria che autorizzi il trasferimento non determina automaticamente la perdita del regime se lo statuto e l'attività risultano coerenti con la promozione sportiva.
Cass. civ., sez. trib., 30/01/2020, n. 2152
Consolidato orientamento secondo cui il beneficio fiscale per le ASD può essere riconosciuto quando emergono congiuntamente il profilo formale (es. affiliazione) e quello sostanziale (aderenza dell'attività alla promozione sportiva dichiarata).
Cass. civ., sez. VI, 30/04/2018, n. 10393 e 26/09/2018, n. 22939
Ricordano che l'onere della prova circa l'effettivo svolgimento dell'attività senza scopo di lucro incombe sull'associazione e che l'affiliazione da sola non basta a dimostrare il carattere non commerciale se manca rispondenza sostanziale dell'attività.
Massime di principio
- Per ottenere il regime fiscale agevolato previsto per le ASD è necessario dimostrare sia requisiti formali (statuto conforme, affiliazione alle federazioni/CONI, clausole statutarie rilevanti) sia requisiti sostanziali (effettivo svolgimento di attività di promozione sportiva senza scopo di lucro).
- L'affiliazione a una federazione sportiva nazionale (es. FIGC/CONI) costituisce elemento probatorio rilevante, ma non sempre sufficiente da sola; va integrata da prove sull'attività concreta svolta.
- Carenze formali (mancata redazione di rendiconti, irregolarità nelle formalità statutarie) non determinano automaticamente la perdita delle agevolazioni se l'istruttoria amministrativa non dimostra concretamente la natura commerciale o la distribuzione di utili.
- L'Amministrazione finanziaria, per negare il beneficio, deve svolgere un'indagine concreta e specifica (es. accessi, sopralluoghi, verifiche documentali) e non limitarsi ad argomentazioni generiche.
- L'assenza esplicita di clausole come l'intrasmissibilità della quota va valutata nel contesto: se lo statuto non prevede espressamente trasferimenti consentiti e l'attività è coerente con lo scopo sportivo, l'agevolazione può comunque essere riconosciuta.
- I precedenti di altri giudici tributari non vincolano il Collegio: ogni caso va valutato sulla base di istruttoria e prove concrete; tuttavia la giurisprudenza di legittimità che richiede profilo formale + sostanziale costituisce guida consolidata.
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