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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49485/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi. 1) Violazione procedurale e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Borio nel p.v.c. del 25/10/2016: i difensori sostengono che quelle dichiarazioni sarebbero state raccolte senza le garanzie dell'art. 63 c.p.p. essendo già emersi indizi di reità, con conseguente nullità o inutilizzabilità; si censura inoltre presunta contraddittorietà della motivazione della Corte di merito. 2) Errata applicazione dell'art. 11 d.l. n. 201/2011: si deduce che la mera messa a disposizione di documenti annotati nei registri contabili non integra il reato se non vi è stata una preventiva richiesta dei verificatori, configurandosi al più un illecito amministrativo (art. 9 d.lgs. 471/1997); inoltre si invoca scriminante ex art. 51 c.p. (dovere imposto da norma giuridica) e limitazione del diritto al silenzio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del 25/10/2016 erano rese dal Borio quale rappresentante di Ad Hoc s.r.l., non della Adelante s.r.l. oggetto del processo; quindi non erano acquisibili come dichiarazioni contro il Borio nei fatti contestati, e comunque la sentenza di merito non ha fatto dipendere la condanna da quelle dichiarazioni bensì dalle dichiarazioni dei titolari delle società emittenti le fatture. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'applicabilità dell'art. 11 d.l. n. 201/2001: le fatture risultano essere state esibite nel corso delle verifiche della Guardia di Finanza (accessi del 26/11/2013 e 14/02/2014) e la norma incrimina l'esibizione di atti o documenti falsi o la fornitura di dati non veri nell'ambito delle richieste esercitate ai fini dell'accertamento; non si tratta di un divieto al silenzio ma di un divieto di produrre documenti falsi. Per l'inammissibilità è stata inoltre comminata la sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende e le spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che punisce i reati tributari principali (falsa documentazione e simulazione di operazioni per evadere imposte); applicata per il capo relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 11 d.l. n. 201 del 2011

    "Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero"

    La Corte interpreta la norma in senso ampio: punisce l'esibizione di documenti falsi o la fornitura di notizie mendaci nell'ambito di richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di verifica (es. accessi/accertamenti dalla G.d.F.). Non si tratta di un obbligo di rendere dichiarazioni autoincriminanti ma di un divieto di produrre documenti falsi.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le forme di assunzione di dichiarazioni e le garanzie dell'indagato; il ricorrente lamentava la violazione di tali garanzie ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante il rilievo perché le dichiarazioni contestate erano rese in veste di rappresentante di altra società non indagata nel procedimento.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    "La G.d.F. può 'richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo'"

    Regolamenta i poteri degli organi di verifica (G.d.F.) e giustifica l'ambito delle richieste che, se seguite da esibizione di documenti falsi, integrano la fattispecie di cui all'art.11.

  • art. 33, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    "La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma"

    Sottolinea la cooperazione tra Guardia di Finanza e uffici fiscali e legittima l'attività ispettiva che, se contrastata tramite esibizione di documenti falsi, rientra nell'ambito dell'art.11.

  • art. 51 c.p.

    Richiamata dal ricorrente come possibile scriminante (dovere imposto da norma), ma la Corte ha ritenuto inapplicabile tale giustificazione rispetto alla produzione di documenti falsi nell'ambito delle verifiche.

  • art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997

    Norma che riguarda l'illecito amministrativo relativo al rifiuto di esibire documenti; la Corte ha distinto chiaramente tra il rifiuto (illecito amministrativo) e l'esibizione di documenti falsi (illecito penale ex art.11).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e a sanzione per ricorso inammissibile; applicata per irrogare la sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dal rappresentante di una società diversa da quella oggetto di indagine non sono automaticamente utilizzabili come dichiarazioni a carico dell'imputato in un procedimento diverso; occorre verificare la corrispondenza soggettiva e temporale tra ascolto e indagine.
  • Chi contesta l'utilizzabilità di una prova in Cassazione deve mostrare l'effetto concreto dell'espunzione sulla 'prova di resistenza': cioè come, senza quell'elemento, il convincimento del giudice non reggerebbe.
  • L'art. 11 d.l. n. 201/2011 punisce l'esibizione di documenti falsi o la fornitura di notizie false nell'ambito di richieste esercitate nell'attività di controllo fiscale; non si tratta di limitazione del diritto al silenzio ma di divieto di produrre atti mendaci.
  • Esibire documenti annotati nella contabilità non esclude a priori responsabilità penale qualora tali documenti siano falsi e siano prodotti nel corso di accessi/accertamenti ufficiali; il corretto rimedio non è il richiamo al silenzio ma l'astensione dalla produzione di documenti falsi.
  • Il rifiuto di produrre documenti, in alternativa, può integrare una responsabilità amministrativa (es. art. 9 d.lgs. 471/1997), distinguendosi nettamente dalla fattispecie penale che sanziona la produzione di documenti falsi.
  • In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi criticamente con la motivazione di merito: censure generiche o non dimostrative dell'incidenza probatoria dell'elemento contestato sono destinate all'inammissibilità.

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