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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01163/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello è dunque rimasta ferma quanto all'affermazione di responsabilità, con la sola precedente parziale riforma della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato la responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di un incidente stradale e dalla commissione in orario notturno. I motivi dedotti riguardavano: 1) la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione al funzionamento dell'etilometro; 2) la contraddittorietà della motivazione quanto all'adempimento dell'onere probatorio da parte dell'accusa. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito e, pertanto, non fossero consentite in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S.

    Norma richiamata implicitamente dalla fattispecie di guida in stato di ebbrezza, aggravata in presenza di incidente stradale e ora notturna; la decisione non ne discute il contenuto ma presuppone la corretta qualificazione del fatto ai sensi della disposizione.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte afferma che le censure di legittimità non possono limitarsi a riproporre questioni già valutate e disattese dal giudice di merito, perché ciò non integra un vizio scrutinabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di vizi relativi alla valutazione della prova o al funzionamento di un mezzo tecnico deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; se la censura non introduce un effettivo errore di diritto o un vizio argomentativo rilevante, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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