Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1255/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del Tribunale di Milano che aveva rigettato l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare della custodia in carcere applicata a CERCHEZ GIUMAZIE per il reato di rapina aggravata. Il difensore deduceva: (1) violazione di legge (art. 299 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che non sarebbe stata necessaria la notifica della richiesta alla persona offesa, dato che quest'ultima non aveva nominato difensore né eletto domicilio; (2) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, che il ricorrente riteneva non concrete e non attuali alla luce degli elementi emersi sul suo conto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che manchi interesse processuale a fondare l'impugnazione e ha rilevato che il Tribunale aveva comunque esaminato il merito dopo aver considerato fondata l'allegazione difensiva circa la notificazione, ammettendo l'incidente cautelare. Sul secondo motivo ha confermato l'accurata motivazione del Tribunale circa la sussistenza del pericolo cautelare, desumibile dalle condizioni di vita del ricorrente (senza fissa dimora e privo di fonti lecite di sostentamento) e ha escluso censure di legittimità sulla valutazione probatoria che equivarrebbero a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Per effetto della dichiarata inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Riferimento alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; utilizzata per inquadrare la modalità del procedimento

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo di notifica alla persona offesa; la Corte ha ritenuto che la questione della notifica fosse stata valutata dal Tribunale e che, comunque, la contestazione non avesse rilevanza di interesse idonea a rendere ammissibile il ricorso

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in ordine alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e congrua sulla sussistenza del pericolo cautelare

  • art. 116 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali consequenziali alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • art. 94 disp. att. c.p.p., commi 1-ter e 1-bis

    Disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario perché adempia agli obblighi di comunicazione previsti dalla norma (no rimessione in libertà conseguente alla decisione)

Massime di principio

  • La Cassazione controlla l'ammissibilità del ricorso anche con riguardo all'interesse processuale del ricorrente: se manca interesse il motivo è inammissibile.
  • La mancata notifica alla persona offesa può incidere sull'ammissibilità dell'istanza, ma il giudice di merito può valutare l'allegazione difensiva sulla mancata notifica e, se la ritiene fondata, esaminare comunque il merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del convincimento probatorio: le censure che chiedono una riconsiderazione delle prove o della loro capacità dimostrativa sono inammissibili o destinate al rigetto.
  • La sussistenza del pericolo di fuga o di inquinamento probatorio può essere adeguatamente motivata anche sulla base delle condizioni di vita del prevenuto (es. assenza di fissa dimora, mancanza di fonti lecite di sostentamento) e ciò può giustificare il mantenimento della custodia cautelare in carcere.
  • L'inammissibilità di ricorsi ingiustificati può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.