Sentenza n. 13837/2026 - Roma, Sezione 3T
ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere a dare esatta ottemperanza, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, alla Sentenza n. 7917/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Dott.ssa Francesca Vincenzi, nella causa iscritta al n. 20352 R.G. dell’anno 2023, pubblicata in data 04/07/2024,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 7917/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7917/2024, emessa in funzione di giudice del lavoro e pubblicata il 4 luglio 2024. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale e chiesto che fosse ordinata l’esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero e gli uffici scolastici si sono costituiti, ma non hanno fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. È stata inoltre prospettata la possibilità di applicare penalità di mora in caso di persistente inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza conserva carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo, senza integrare il contenuto della sentenza né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Rilevato che la ricorrente aveva allegato l’inadempimento e che l’Amministrazione non aveva dimostrato la corretta esecuzione del titolo, il TAR ha condannato il Ministero a provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inadempimento, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di sostituirsi all’Amministrazione e di superare l’eventuale dissenso di altre amministrazioni entro i successivi 90 giorni. Non ha applicato penalità di mora, ritenendo assenti i relativi presupposti al momento della decisione, ma ha precisato che esse potranno essere richieste in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 600 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento degli obblighi conformativi gravanti sulla pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle pronunciate in funzione di giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando.
- Quando l’ottemperanza riguarda una sentenza civile del giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva: il giudice deve accertare l’inadempimento o l’elusione del titolo, senza integrare il contenuto della sentenza o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, l’amministrazione deve fornire chiarimenti e dimostrare la corretta esecuzione del titolo; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
- La nomina del commissario ad acta può prevedere il potere di sostituirsi all’amministrazione inadempiente e di superare l’eventuale dissenso di altre amministrazioni coinvolte, entro il termine stabilito dal giudice.
- Le penalità di mora non sono applicabili automaticamente con la sentenza di ottemperanza se non ne ricorrono i presupposti attuali; possono essere richieste successivamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
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