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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26451/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per euro 663.354,47 nei confronti dell'utilizzatore di un leasing avente ad oggetto un'imbarcazione, relativo a canoni scaduti. Gli ingiunti proponevano opposizione sostenendo che, trattandosi di leasing traslativo, la risoluzione dovesse essere regolata dall'art. 1526 c.c. e non dalla clausola contrattuale che disciplinava gli effetti della risoluzione. Il Tribunale rigettava l'opposizione; la Corte d'appello confermava, ritenendo applicabile l'art. 1526 c.c. in via analogica, ma verificando d'ufficio se la clausola contrattuale fosse manifestamente eccessiva e se le somme richieste dalla concedente costituissero equo compenso e risarcimento del danno. I ricorrenti per cassazione deducevano: violazione dell'art. 1526 c.c. per mancata revoca del decreto ingiuntivo, mancata CTU, mancata condanna alla restituzione dei ratei percepiti e mancata compensazione tra dovuto e restituzioni; erronea applicazione dell'art. 1526, commi 1 e 2, in combinato con l'art. 1227 c.c., per avere la Corte considerato anche canoni a scadere, prezzo di opzione e somme ricavate dalla vendita del bene; omesso esame di fatti decisivi relativi all'effettivo oggetto della domanda monitoria e della domanda della concedente; violazione dei criteri giurisprudenziali in tema di equo compenso e penale; e illegittima condanna alle spese anche in favore della banca intervenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi da uno a cinque, affermando che, nel leasing traslativo, l'art. 1526 c.c. opera come parametro di controllo delle pattuizioni contrattuali e consente al giudice di verificare d'ufficio se la clausola sia manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c. e dell'art. 1526, comma 2, c.c. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui la clausola non comportava indebita locupletazione della concedente, poiché le somme considerate consentivano di riportare la parte adempiente nella situazione in cui si sarebbe trovata con regolare esecuzione del contratto, in linea con la giurisprudenza richiamata. Ha inoltre respinto il sesto motivo sulle spese, ribadendo che il rimborso delle spese all'interveniente ad adiuvandum è dovuto quando la sua partecipazione sia stata resa necessaria dall'infondatezza della tesi avversaria. Nessuna spesa è stata liquidata per il giudizio di legittimità, poiché le intimate non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Nel leasing traslativo la norma è assunta come disciplina analogica della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore e come criterio per filtrare la clausola contrattuale, verificando la restituzione dei canoni, l'equo compenso per l'uso del bene e l'eventuale riduzione della penale manifestamente eccessiva.

  • art. 1384 c.c.

    Consente la riduzione d'ufficio della clausola penale se manifestamente eccessiva, mediante valutazione comparativa del vantaggio attribuito al creditore e del margine di guadagno atteso dalla regolare esecuzione del contratto.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile va ricondotto alla regola dell'integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale, comprensivo di danno emergente e lucro cessante.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla determinazione del danno e della congruità delle somme pretese, ma non accolto come decisivo dalla Corte.

  • art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

    Norma sul vizio di violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso.

  • art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.

    Norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, invocata ma ritenuta infondata in concreto.

  • art. 111 cod.proc.civ.

    Richiamato nel motivo sulle spese, senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 91 cod.proc.civ.

    Norma sulla soccombenza e sulle spese processuali, applicata per confermare la condanna anche in favore dell'interveniente.

  • art. 380-bis1 cod.proc.civ.

    Richiamo al rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 124 del 2017

    Richiamata come conferma dell'assetto normativo generale che, nei contratti di leasing, valorizza la restituzione del bene e la detrazione di quanto ricavato dalla sua vendita.

  • L. Fall., art. 72-quater

    Citata come norma settoriale che esprime il criterio di deduzione, dal ricavato della vendita del bene, delle somme dovute secondo il contratto di leasing.

  • Convenzione Unidroit sul leasing finanziario internazionale

    Richiamata solo come supporto ermeneutico non direttamente applicabile alla fattispecie.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, la disciplina dell'art. 1526 c.c. opera come criterio di controllo delle pattuizioni in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, con funzione di evitare indebite locupletazioni del concedente.
  • L'equo compenso per l'uso del bene comprende la remunerazione del godimento, il deprezzamento del bene e il logoramento dovuto all'utilizzo, ma non coincide con il risarcimento del danno, che va valutato separatamente.
  • La clausola che, in caso di risoluzione del leasing, consenta al concedente di acquisire i canoni maturati sino alla risoluzione e di detrarre dal dovuto quanto ricavato dalla vendita del bene non è di per sé manifestamente eccessiva, se non determina un vantaggio ulteriore rispetto a quanto il concedente avrebbe ottenuto con l'esatta esecuzione del contratto.
  • Il giudice può e deve verificare d'ufficio, anche in assenza di specifica domanda, se la clausola contrattuale abbia natura penale e sia manifestamente eccessiva, potendone ridurre l'importo ad equità.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, l'intervento ad adiuvandum può giustificare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese dell'interveniente quando l'intervento sia stato reso necessario dall'infondatezza della tesi avversaria.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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