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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22492/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la motivazione dei giudici di merito era congrua e immune da vizi logico-giuridici sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto alla determinazione della pena. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva rideterminato la pena detentiva in anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo il travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la doglianza fosse generica e aspecifica, non confrontandosi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e mirasse, in sostanza, a una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice del fatto per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; la sentenza impugnata ne ha confermato l'applicazione in punto di responsabilità e pena

  • art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché formulato con motivo generico e aspecifico, non idoneo a devolvere validamente censure di legittimità

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento del fatto, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e puntuale: deve indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Quando la motivazione della decisione di merito è logica, coerente e sufficiente sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, il ricorso che non ne aggredisca specificamente i passaggi decisivi è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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