Ordinanza n. 1027/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di voltura di un’autorizzazione NCC e di autorizzazione all’utilizzo di un veicolo
Esito
La controversia
La società ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Acquappesa sull’istanza dell’8 aprile 2024, avente a oggetto la voltura dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente n. 4 del 23 maggio 2013 e la contestuale autorizzazione all’utilizzo di un veicolo Mercedes V-Klasse. In via principale, ha chiesto, previa sospensione ex art. 31, comma 3, c.p.a., l’accertamento della fondatezza della pretesa, la dichiarazione del diritto alla voltura e al nulla osta per il veicolo, nonché l’ordine al Comune di compiere gli adempimenti conseguenti, con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. In subordine, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine al Comune di provvedere sull’istanza entro quindici giorni. La ricorrente ha dichiarato di avere trasmesso tramite il portale telematico Calabria SUAP tutta la documentazione relativa alla pratica.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio né ha accertato la fondatezza della pretesa sostanziale. Ritenuta necessaria un’istruttoria per verificare l’effettiva trasmissione e il caricamento della documentazione da parte della ricorrente, ha ordinato al Comune di Acquappesa di depositare nel giudizio, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, la copia integrale del file di log informatico relativo alla pratica SUAP n. 188, comprendente tutte le operazioni di accesso e upload effettuate dall’utenza della società, con particolare riferimento al 7 maggio 2025. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 per il prosieguo.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, quando sia controversa l’effettiva presentazione o integrazione telematica dell’istanza e della relativa documentazione, il giudice può disporre l’acquisizione dei log informatici della pratica amministrativa per verificare le operazioni di accesso e caricamento effettuate dall’utenza dell’interessato.
- L’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. presuppone che il giudice disponga di elementi istruttori sufficienti sulla presentazione dell’istanza e sulla documentazione trasmessa; in mancanza, la decisione può essere differita mediante ordinanza istruttoria.
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