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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31714/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo, con il primo motivo, la prescrizione dei reati indicati al capo b) della rubrica. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché il periodo di sospensione della prescrizione, quantificato dai giudici di merito in 365 giorni, escludeva il maturare della prescrizione. La Corte ha ritenuto correttamente computato anche il periodo di sospensione collegato all'emergenza sanitaria, limitato a 14 giorni, dal 28 aprile 2020 all'11 maggio 2020, mentre altra sospensione era stata motivata da una precedente astensione del difensore. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente ha contestato l'affermazione di responsabilità per i reati di calunnia e la motivazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza del dolo. Le censure sono state considerate già adeguatamente esaminate e disattese nei precedenti gradi, mediante argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche. Il ricorso non instaurava un effettivo e specifico confronto critico con tali argomentazioni e proponeva motivi non consentiti in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la deduzione di prescrizione, in ragione del corretto computo delle sospensioni, e non consentite in sede di legittimità le censure relative alla responsabilità per calunnia e al dolo, poiché sostanzialmente reiterative delle doglianze già esaminate dai giudici di merito e prive di uno specifico confronto critico con la motivazione impugnata. Dall'inammissibilità conseguono le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla disposizione, richiamata nel provvedimento senza ulteriore specificazione.

Massime di principio

  • È inammissibile per manifesta infondatezza il motivo con cui si deduce la prescrizione quando il corretto computo dei periodi di sospensione, come accertato dai giudici di merito, esclude il decorso del termine prescrizionale.
  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a reiterare doglianze già esaminate e disattese nei precedenti gradi senza un effettivo e specifico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione sulla sussistenza del dolo nel delitto di calunnia è adeguata quando i giudici di merito espongono un percorso giustificativo giuridicamente corretto, coerente con le risultanze processuali e privo di manifeste incongruenze logiche; la sua rivalutazione generica non è consentita in cassazione.
  • La deduzione di vizi motivazionali non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del giudizio di responsabilità e delle emergenze probatorie, salvo che siano specificamente indicate manifeste incongruenze logiche o carenze argomentative rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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