Sentenza del 21/05/2019 n. 3093 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Impugnazione della cartella esattoriale emessa dal concessionario- legittimazione passiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale contestando la mancata notificazione della cartella o degli atti impositivi presupposti, nonché la possibile invalidità di tali atti. La questione riguardava la legittimazione passiva: occorreva stabilire se l'impugnazione dovesse essere proposta necessariamente contro l'ente impositore, contro il concessionario della riscossione, oppure contro entrambi.
La decisione
È stato affermato che il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore oppure del concessionario della riscossione, quando contesta la mancata notificazione o l'invalidità degli atti impositivi presupposti. Tra i due soggetti non sussiste un litisconsorzio necessario: non è quindi obbligatorio citarli entrambi nello stesso giudizio. La decisione tutela il contribuente evitando che l'individuazione del soggetto formalmente responsabile determini l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella esattoriale per vizi relativi alla notificazione o agli atti presupposti, il contribuente può convenire in giudizio indifferentemente l'ente impositore o il concessionario della riscossione.
- Non è normalmente necessario citare congiuntamente ente impositore e concessionario, poiché tra loro non sussiste un litisconsorzio necessario.
- La scelta del resistente può dipendere dal tipo di vizio contestato: il concessionario è normalmente coinvolto per le attività di notificazione e riscossione, mentre l'ente impositore è direttamente collegato alla formazione e validità della pretesa tributaria.
- La possibilità di agire contro uno solo dei soggetti non esclude l'opportunità pratica di coinvolgere entrambi quando la controversia riguarda profili riferibili sia alla pretesa impositiva sia alla riscossione, così da favorire una decisione completa.
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