Cassazione Penale, Sentenza n. 18340/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato gli arresti domiciliari a Coglitore per il reato di corruzione, escludendo invece i gravi indizi per la turbativa d'asta. Il ricorrente deduceva: (1) contraddittorietà e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe escluso i gravi indizi per la turbativa d'asta pur riconoscendo atti contrari ai doveri d'ufficio funzionali all'accordo corruttivo; (2) assenza di esigenze cautelari attuali e concrete, stante il pensionamento del funzionario Fichera indicato come referente nella pubblica amministrazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) il Tribunale aveva adeguatamente ricostruito il rapporto privilegiato tra Coglitore e Fichera (anche mediante intercettazioni e la successiva nomina di Fichera a segretario dell'associazione "FIVA"), e la "messa a disposizione" del pubblico funzionario costituisce condotta astrattamente punibile che può essere qualificata come corruzione anche se non tutte le condotte presunte configurano la turbativa; (2) il pensionamento di Fichera non elimina il pericolo di reiterazione: il Tribunale ha fondato la prognosi anche su ulteriori condotte di Coglitore (rapporti con Adonia e modalità operative finalizzate a ottenere vantaggi tramite pubblici funzionari) che denotano una stabile propensione a strumentalizzare rapporti con la pubblica amministrazione. La Corte ha inoltre ricordato la giurisprudenza secondo cui l'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di un nuovo reato e può fondarsi su fatti diversi o successivi a quelli contestati. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020 (Barletta)
Richiamata per spiegare il concetto che l'attualità del pericolo di reiterazione non va intesa come imminenza di un nuovo reato, ma come continuità del periculum libertatis valutata anche in relazione alla vicinanza temporale e agli elementi recenti che evidenziano la potenzialità criminosa dell'indagato.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 36330 del 7/06/2019 (Monteleone)
Richiamata per affermare che il periculum in mora può essere desunto anche da fatti diversi da quelli contestati e da comportamenti emersi in epoca successiva al tempus commissi delicti, utili a valutare la concretezza del rischio di reiterazione.
Massime di principio
- La sussistenza dei gravi indizi per un delitto diverso (es. turbativa d'asta) non è automaticamente necessaria per qualificare come corruzione la "messa a disposizione" di un pubblico funzionario: la stessa disponibilità di un funzionario, i rapporti privilegiati e le utilità ricevute possono supportare l'ipotesi di corruzione.
- Il pensionamento del funzionario pubblico indicato come referente non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice valuta la prognosi sul complesso della condotta dell'indagato, anche prendendo in considerazione rapporti e comportamenti successivi ai fatti contestati.
- Per valutare il rischio di reiterazione il giudice può considerare elementi anche estranei o successivi alla fattispecie contestata (comportamenti non necessariamente qualificati come reato) se indicativi di una stabile propensione a ottenere vantaggi tramite la pubblica amministrazione.
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione riguarda la continuità e la concretezza del rischio nel tempo e non richiede la prova dell'imminenza di un nuovo reato.
- Nelle impugnazioni cautelari è necessario contestare specificamente la motivazione del giudice di merito: deduzioni generiche sulla mancanza del pericolo di reiterazione, senza confronto con le argomentazioni poste alla base della misura, sono destinate a essere respinte.
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