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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 773/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma chiedendo la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 628, secondo comma, c.p., e stabilito che la pena va diminuita fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità. I ricorrenti sostenevano che, avendo il primo giudice riconosciuto le attenuanti generiche e quella per danno patrimoniale di speciale tenuità, dovesse conseguire la riduzione della pena prevista dalla pronuncia costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato nel merito la gravità della condotta (ingresso in pieno giorno in un esercizio commerciale, azione coordinata e programmatica, possesso ingiustificato di una lama da taglierino lunga 10 cm) e dunque non sussistessero i presupposti del "fatto di lieve entità" tali da giustificare la riduzione di pena. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, nei reati come la rapina, la valutazione della particolare tenuità del danno deve considerare anche gli effetti sulla persona, non solo il modesto valore economico sottratto. Conseguentemente la ricostruzione di merito non autorizzava una rivalutazione in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024

    è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità

    La Corte costituzionale ha introdotto, dichiarando illegittimo l'art. 628, secondo comma, l'effetto che la pena prevista per la rapina possa essere diminuita fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità, rendendo applicabile una nuova causa di diminuzione della pena.

  • Art. 628 cod. pen. (richiamato per effetto della pronuncia costituzionale)

    La disposizione va ora interpretata alla luce della declaratoria costituzionale: il giudice deve valutare la natura, i mezzi, le modalità e la particolare tenuità del danno o del pericolo per stabilire l'eventuale riduzione fino a un terzo.

  • Art. 131-bis cod. pen.

    Il richiamo è nelle deduzioni dei ricorrenti (invocazione della non punibilità per particolare tenuità), ma la Corte di merito ha escluso l'applicabilità perché la condotta è stata ritenuta non 'così lieve'; la Cassazione ha confermato questa valutazione.

  • Art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità è distinta dalla causa di diminuzione per 'fatto di lieve entità' introdotta dalla Corte costituzionale; non è sufficiente il solo modesto valore sottratto nei reati plurioffensivi (rapina/estorsione), occorre valutare complessivamente il pregiudizio anche in relazione agli effetti sulla persona.

  • Art. 648, quarto comma, cod. pen. (richiamo giurisprudenziale)

    La giurisprudenza di legittimità è richiamata per il principio secondo cui alcune attenuanti non possono essere cumulativamente valorizzate quando si sovrappongono nella stessa ragione di diminuzione; la Cassazione applica analogo principio ai rapporti tra l'attenuante ex art. 62 n.4 e la nuova causa di lieve entità.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la condanna alle spese del procedimento al rigetto dei ricorsi in Cassazione; nei confronti dei ricorrenti la condanna è stata disposta.

Massime di principio

  • La pronuncia della Corte costituzionale che riconosce la possibilità di una diminuzione della pena fino a un terzo per il "fatto di lieve entità" non dà luogo a una riduzione automatica: il giudice deve effettuare una valutazione complessiva dei mezzi, delle modalità, delle circostanze e del pregiudizio (danno/pericolo).
  • Se il giudice di merito ha già motivatamente escluso la "lieve entità" del fatto (sulla base di elementi concreti come modalità esecutive, coordinazione degli autori, possesso di strumenti atti ad offendere), la Cassazione non procede a una nuova valutazione di merito se la motivazione è congrua.
  • Nei reati plurioffensivi come la rapina, la particolare tenuità del danno non può essere valutata solo sul modesto valore economico sottratto; va considerato l'effetto sulla libertà, integrità e dignità della persona offesa.
  • La presenza di elementi aggravanti fattuali (azione coordinata, programmazione, possesso di una lama/oggetto atto ad offendere) ostano al riconoscimento del fatto di lieve entità.
  • Occorre cautela nel cumulo di attenuanti: l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità e la nuova causa di diminuzione per 'fatto di lieve entità' non sono automaticamente cumuIabili se si fondano sulla stessa valutazione di tenuità.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).

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