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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19790/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva proposto un concordato preventivo in continuità, suddividendo i creditori in tredici classi. Il tribunale aveva omologato la proposta nonostante la mancata approvazione di tutte le classi, ritenendo raggiunta la maggioranza grazie al conteggio favorevole delle classi dei crediti erariali, il cui voto contrario era stato superato mediante applicazione del c.d. cram down fiscale ex art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. L’Agenzia delle Entrate aveva reclamato sostenendo che tale meccanismo non fosse applicabile al concordato in continuità e che il proprio voto contrario fosse giustificato anche dall’assenza di meritevolezza del debitore. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 88, comma 2-bis, 109 e 112 c.c.i.i. e dell’art. 11 della direttiva UE 2019/1023, sostenendo l’inapplicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità; con il secondo motivo ha riproposto la questione della meritevolezza del debitore quale presupposto dell’omologazione. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, affermando che la disciplina previgente dell’art. 88, comma 2-bis, consentiva il cram down fiscale solo ai fini del raggiungimento delle maggioranze dell’art. 109, comma 1, cioè nel concordato liquidatorio, e non nel concordato in continuità; il secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bari e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata, che aveva confermato l’omologazione del concordato in continuità con applicazione del cram down fiscale, è stata quindi caducata per erronea interpretazione dell’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. nel testo previgente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge fatto valere nel ricorso per cassazione.

  • art. 88, comma 2-bis, d.lgs. n. 14 del 2019 (c.c.i.i.)

    "ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1"

    nel testo previgente, consente il cram down fiscale e previdenziale solo per il concordato liquidatorio, non per il concordato in continuità.

  • art. 109, comma 1, c.c.i.i.

    richiamato come parametro delle maggioranze del concordato liquidatorio.

  • art. 109, comma 5, c.c.i.i.

    disciplina le maggioranze richieste per l'approvazione del concordato in continuità.

  • art. 112, comma 2, lett. d, c.c.i.i.

    prevede l'omologazione anche senza approvazione di tutte le classi, quando ricorrano le condizioni della ristrutturazione trasversale dei debiti.

  • art. 112, comma 3, c.c.i.i.

    nel concordato in continuità consente a ciascun creditore di contestare la convenienza della proposta; nel liquidatorio opera con legittimazione più ristretta.

  • art. 51 c.c.i.i.

    norma richiamata quale base del reclamo avverso l'omologazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    usato quale criterio ermeneutico per interpretare la disposizione previgente secondo il significato proprio delle parole e la connessione tra esse.

  • art. 11 della Direttiva UE 2019/1023

    richiamato per la ristrutturazione trasversale dei debiti, attuata internamente dall'art. 112, comma 2, c.c.i.i.

  • art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024

    ha riscritto l'art. 88 c.c.i.i.; la modifica è stata considerata innovativa, non interpretativa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel testo previgente dell'art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., il cram down fiscale e previdenziale non è estensibile al concordato preventivo in continuità, perché il rinvio alle sole percentuali dell'art. 109, comma 1, limita il meccanismo al concordato liquidatorio.
  • La riforma del 2024 dell'art. 88 c.c.i.i. ha natura innovativa e non può essere utilizzata come criterio di interpretazione autentica della disciplina previgente.
  • Quando il legislatore collega espressamente una deroga alle sole maggioranze previste per una specifica procedura, l'interprete non può estendere la deroga ad una procedura diversa, anche se appartenente al medesimo istituto generale del concordato preventivo.
  • Nel concordato in continuità la ristrutturazione trasversale dei debiti e il cram down fiscale sono istituti distinti e non cumulabili sotto il vigore della disciplina previgente, poiché la somma delle due eccezioni richiederebbe una base normativa espressa.
  • L'eventuale questione della meritevolezza del debitore resta assorbita quando la decisione di omologazione viene cassata per l'erronea applicazione delle regole sulle maggioranze e sul cram down fiscale.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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