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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46283/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, articolando due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 309, comma 9, c.p.p., per presunta carenza di autonoma valutazione degli indizi da parte del Tribunale (sostanzialmente un mero richiamo alla decisione del GIP e alla richiesta del PM); 2) vizio di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), sostenendo che gli elementi a suo carico deriverebbero esclusivamente da dichiarazioni rese dallo stesso all'epoca della collaborazione poi ritrattate e prive di riscontri, nonché che le altre risultanze non dimostrerebbero la sua partecipazione all'associazione

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e privi della necessaria specificità e correlazione con le ragioni del provvedimento impugnato. In particolare ha osservato che l'ordinanza del Tribunale del riesame conteneva una specifica e autonoma valutazione del compendio indiziario, con dettagliata disamina delle censure e dei singoli capi d'accusa, e che le dichiarazioni confessorie, anche se ritrattate, possono valere se il giudice ne apprezza veridicità, genuinità e attendibilità fornendo ragioni per escludere autocalunnia o costrizione. Ha inoltre rilevato che il vizio di "travisamento dei fatti" non è un motivo idoneo ai sensi dell'art. 606, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma relativa al riesame delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia effettuato un'autonoma e analitica valutazione degli indizi ai sensi di questa disposizione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferita in relazione ai presupposti per la custodia cautelare e alla necessità di motivazione: la Corte ha ritenuto che le censure che evocavano la violazione di art. 273 fossero generiche e non confrontassero compiutamente il quadro probatorio

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; il provvedimento impugnato attribuisce al ricorrente la partecipazione a 'Cosa nostra' (clan Nardo), e la Corte ha ritenuto giustificata la valutazione dei gravi indizi a tal fine

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola sulla valutazione della confessione; la Corte segnala il principio giurisprudenziale secondo cui la confessione non è soggetta alla limitazione di tale comma e può essere valorizzata anche se ritrattata, purché il giudice motivi sulla veridicità e l'assenza di autocalunnia o costrizione

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte osserva che il 'travisamento dei fatti' non rientra tra i vizi deducibili ai sensi di tale disposizione

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per spiegare che l'inammissibilità dei motivi principali si riverbera su quelli reiterativi proposti successivamente

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma sul rito scritto; la sentenza ricorda che il ricorso proposto dopo il 30/06/2024 segue il rito scritto in base alla disciplina vigente

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Richiamato per evidenziare la modifica del rito in Cassazione (introduzione del cosiddetto 'rito scritto') e le conseguenti modalità processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria connessi alla sentenza (esecuzione delle sanzioni pecuniarie, comunicazioni, ecc.)

Massime di principio

  • Per la Corte di Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e ben correlati al provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o affermazioni indeterminate sono causa di inammissibilità
  • Il giudice del riesame è tenuto a svolgere una autonoma e analitica valutazione del compendio indiziario; un richiamo alla decisione del GIP è insufficiente se non accompagnato da motivazione autonoma
  • La confessione, anche se successivamente ritrattata, può essere valorizzata se il giudice fornisce adeguata motivazione sulla sua veridicità e sull'assenza di autocalunnia o costrizione, e se risulta corroborata da altri elementi
  • Il 'travisamento dei fatti' non costituisce di per sé un motivo valido di impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, c.p.p.; chi impugna in Cassazione deve inquadrare i vizi nelle fattispecie previste dalla norma
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; quindi, nella prospettazione del ricorso è importante evitare censure meramente ripetitive o non rilevanti

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