Sentenza del 20/01/2021 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Impugnazione - Spese legali - Agente della riscossione - Legittimazione passiva - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione; la controversia nasce dall'atto di notifica della cartella per il recupero di somme che l'agente era incaricato di riscuotere. La questione riguarda in particolare chi debba sopportare le spese processuali al termine del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione debba rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso. Ciò perché, secondo il principio di causalità che informa il criterio di soccombenza, la lite deriva dall'atto posto in essere dall'esattore (la notificazione della cartella). Inoltre l'agente ha una legittimazione passiva generale nelle controversie riguardanti la riscossione delle somme di cui è incaricato e, pertanto, non può esimersi dalla responsabilità per l'esito del giudizio anche se ha agito in esecuzione del rapporto di servizio.
Norme richiamate
Cass. 24774/18
La giurisprudenza richiamata conferma che l'agente della riscossione è responsabile delle spese processuali quando la controversia trae origine dall'atto di riscossione da lui notificato; ribadito il principio di causalità quale base del criterio di soccombenza.
Principio di causalità (ricostruzione giurisprudenziale)
La sentenza interpreta il principio di causalità nel senso che chi provoca l'instaurazione del giudizio con un proprio atto (la cartella/notifica) deve farsi carico delle conseguenze economiche della soccombenza, salvo diverso disposto normativo.
Massime di principio
- Se la controversia ha origine dalla notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione è generalmente ritenuto responsabile delle spese processuali in caso di soccombenza.
- La circostanza che l'agente agisca in esecuzione di un rapporto di servizio (contratto di riscossione) non lo esime dalla legittimazione passiva né dall'onere delle spese se il suo atto ha dato origine al contendere.
- Nei ricorsi contro cartelle di pagamento è opportuno nominare e chiamare in causa l'agente della riscossione come resistente e chiedere espressamente la rifusione delle spese: la giurisprudenza favorisce l'opponente vittorioso sul punto.
- Il criterio della causalità va valutato con riferimento all'atto che ha effettivamente innescato il giudizio: quando questo atto è la cartella notificata dall'esattore, la connessione causale è diretta e la condanna alle spese trova giustificazione.
- Resta possibile che, in presenza di fattispecie diverse o di specifiche previsioni normative, la responsabilità per le spese sia diversamente ripartita; è quindi necessario verificare le circostanze concrete e eventuali norme speciali.
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