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Sentenza

Sentenza del 20/10/2020 n. 22731 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti impugnavano l'avviso di liquidazione per imposte di successione e sanzioni notificato il 01/08/2001, sostenendo che la controversia fosse condonabile ai sensi della L. n. 289/2002, art.16 (anche perché l'Ufficio aveva operato rettifiche alle dichiarazioni in relazione a franchigie, aliquote ed esoneri) e che la CTR avesse errato nel negare l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 342/2000, art.69; inoltre si contestava la competenza della CTR a decidere sull'impugnazione del diniego alla definizione agevolata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (la CTR aveva errato nell'escludere la condonabilità della lite), ha rigettato il primo motivo e ha assorbito il terzo. In particolare la Corte ha ritenuto che la controversia rientra tra quelle definibili ai sensi della L. n. 289/2002, art.16 perché l'avviso di liquidazione contiene rettifiche alle dichiarazioni (valutazioni/accertamenti dell'Ufficio). Ha cassato la sentenza della CTR nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa ad altra sezione della CTR del Veneto per riesame (verifica della correttezza dei pagamenti ai fini della estinzione del procedimento e decisione sulle spese). Il terzo motivo (interpretazione dei termini per la denuncia di successione e applicazione della L. n. 342/2000, art.69) è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • L. n. 289 del 2002, articolo 16

    l'eventuale diniego della definizione... viene notificato... all'interessato, il quale entro 60 giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

    La Corte ha richiamato l'art.16 per affermare che il diniego della definizione può essere impugnato davanti al giudice presso il quale pende la lite; soprattutto, l'art.16 delimita la compiuta nozione di "lite condonabile": rientrano nella definizione le controversie derivanti da avvisi di liquidazione che implicano rettifiche e valutazioni dell'Ufficio, mentre sono esclusi i meri atti di liquidazione pure e semplici, privi di esercizio discrezionale.

  • L. n. 342 del 2000, articolo 69

    La Corte non si è espressa definitivamente sull'applicabilità della nuova disciplina in questa pronuncia (motivo terzo assorbito) e ha rimesso al giudice del rinvio eventuali accertamenti quantitativi e temporali relativi alla denuncia di successione.

  • Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articolo 31

    Citato in relazione al terzo motivo (termini per la denuncia di successione); la Corte ha ritenuto il tema assorbito dal soddisfacimento del secondo motivo e non ha fornito interpretazioni vincolanti nella presente decisione.

  • Codice di procedura civile, articolo 384 e articolo 360 (comma 1, n.3)

    Richiamati nelle censure riguardanti la correttezza della decisione della CTR in sede di rinvio; la Corte ha chiarito che, nella precedente pronuncia, la cassazione aveva deciso solo sulla competenza a conoscere del diniego di condono e non sulla condonabilità della lite, pertanto il rinvio della CTR doveva rispettare quel perimetro. Tuttavia, il merito sulla condonabilità è stato poi invece ritenuto a favore dei ricorrenti e rimesso per riesame.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ex L. n. 289/2002, art.16 riguarda anche controversie relative ad avvisi di liquidazione dell'imposta di successione quando tali atti siano il frutto di rettifiche o valutazioni dell'Amministrazione (es. rettifiche di franchigie, aliquote, esoneri), perché partecipano alla funzione dell'accertamento e non sono meri atti di calcolo automatico.
  • Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti atti di mera liquidazione privi di esercizio discrezionale e privi di accertamento o rettifica: se l'avviso è semplicemente un conteggio sulla base delle dichiarazioni senza valutazioni, non è condonabile.
  • Il diniego della definizione (condono) può essere impugnato davanti all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite (L. n. 289/2002, art.16, comma 8): la competenza del giudice del giudizio principale deve essere rispettata.
  • Se la Corte di legittimità annulla una sentenza per vizi di competenza o motivazione, il giudice di rinvio deve attenersi al perimetro della cassazione; tuttavia la Corte può accogliere motivi di merito che impongono la cassazione e il rinvio per nuovo esame su questioni specifiche (es. condonabilità, verifica dei pagamenti).
  • Quando la controversia verte su questioni temporali o sull'applicabilità di norme nuove (es. L. n. 342/2000, art.69), tali questioni possono rimanere assorbite se la Corte risolve la lite su altri fondamenti; in tal caso il nuovo giudice dovrà pronunciarsi ex novo su quegli aspetti non decisi.

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