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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25161/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. contro l'ordine del giudice delegato di liberare e rilasciare immobili da lui detenuti, catastalmente intestati alla società fallita. Sosteneva di esserne divenuto proprietario per usucapione, avendo esercitato un possesso uti dominus per oltre vent'anni prima dell'apertura della procedura. Il Tribunale di Siracusa aveva respinto il reclamo rilevando, da un lato, che non era chiaro quando e come fosse iniziato il possesso e che dagli atti risultava una consegna del bene da parte della società fallita, con mera detenzione e senza prova di interversione; dall'altro, che eventuali diritti reali di terzi sui beni del fallimento andavano fatti valere con domanda di rivendica nella sede endofallimentare. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) errata valutazione del dies a quo del possesso e del compimento del ventennio; 2) erronea qualificazione della relazione con il bene come detenzione e non possesso, nonostante l'assenza di un accordo riferibile al bene consegnato; 3) e 4) violazione della disciplina fallimentare per avere ritenuto necessaria la proposizione di una domanda di rivendica nelle forme dell'accertamento del passivo; 5) violazione dell'art. 1158 c.c. per avere subordinato l'opponibilità dell'usucapione al fallimento all'esistenza di una sentenza di accertamento anteriore; 6) violazione dell'art. 2651 c.c. per avere attribuito alla trascrizione della sentenza di usucapione una funzione costitutiva o comunque necessaria verso i terzi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché cumulavano in modo eterogeneo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, e perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il decreto impugnato era sorretto da rationes decidendi autonome: una di merito, relativa alla mancata prova del possesso utile ad usucapionem e dell'interversione rispetto alla detenzione, e una di rito, relativa alla non opponibilità alla curatela di un accertamento di usucapione compiuto fuori dalle forme concorsuali; la mancata censura efficace di una ratio rendeva inammissibili le doglianze sulle altre. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del fallimento intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    norma richiamata come base del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato

  • art. 1158 c.c.

    richiamato quale norma sull'usucapione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure

  • art. 1141 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nei motivi, in relazione alla distinzione tra possesso e detenzione

  • art. 1164 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nei motivi, in relazione all'interversione del possesso

  • art. 52 l. fall.

    richiamato per affermare che l'accertamento dei diritti reali di terzi sui beni compresi nel fallimento va svolto nella sede concorsuale

  • art. 103 l. fall.

    richiamato per la domanda di rivendica nelle forme endofallimentari

  • art. 24 l. fall.

    richiamato nei motivi relativi alla competenza/funzione della procedura fallimentare sull'accertamento dei diritti

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte afferma l'inammissibilità della mescolanza nello stesso motivo di censure ex n. 3 e n. 5

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale

  • art. 2651 c.c.

    richiamato nei motivi per contestare la necessità della trascrizione ai fini dell'opponibilità ai terzi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sull'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la commistione nello stesso motivo di censure eterogenee, quando si deducano insieme violazione di legge e vizio di motivazione, perché ciò impedisce di individuare con precisione il perimetro del controllo di legittimità.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito mediante la richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice territoriale.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, la mancata censura efficace anche di una sola di esse rende inammissibili i motivi diretti contro le altre.
  • In tema di usucapione, ai fini dell'ammissibilità del sindacato di legittimità non basta contrapporre una ricostruzione alternativa del dies a quo del possesso o della sua durata, se il giudice di merito ha già accertato in fatto la natura detentiva della relazione con il bene e l'assenza di interversione del possesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoPossesso
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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