Cassazione Civile, Ordinanza n. 25161/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. contro l'ordine del giudice delegato di liberare e rilasciare immobili da lui detenuti, catastalmente intestati alla società fallita. Sosteneva di esserne divenuto proprietario per usucapione, avendo esercitato un possesso uti dominus per oltre vent'anni prima dell'apertura della procedura. Il Tribunale di Siracusa aveva respinto il reclamo rilevando, da un lato, che non era chiaro quando e come fosse iniziato il possesso e che dagli atti risultava una consegna del bene da parte della società fallita, con mera detenzione e senza prova di interversione; dall'altro, che eventuali diritti reali di terzi sui beni del fallimento andavano fatti valere con domanda di rivendica nella sede endofallimentare. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) errata valutazione del dies a quo del possesso e del compimento del ventennio; 2) erronea qualificazione della relazione con il bene come detenzione e non possesso, nonostante l'assenza di un accordo riferibile al bene consegnato; 3) e 4) violazione della disciplina fallimentare per avere ritenuto necessaria la proposizione di una domanda di rivendica nelle forme dell'accertamento del passivo; 5) violazione dell'art. 1158 c.c. per avere subordinato l'opponibilità dell'usucapione al fallimento all'esistenza di una sentenza di accertamento anteriore; 6) violazione dell'art. 2651 c.c. per avere attribuito alla trascrizione della sentenza di usucapione una funzione costitutiva o comunque necessaria verso i terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché cumulavano in modo eterogeneo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, e perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il decreto impugnato era sorretto da rationes decidendi autonome: una di merito, relativa alla mancata prova del possesso utile ad usucapionem e dell'interversione rispetto alla detenzione, e una di rito, relativa alla non opponibilità alla curatela di un accertamento di usucapione compiuto fuori dalle forme concorsuali; la mancata censura efficace di una ratio rendeva inammissibili le doglianze sulle altre. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione del fallimento intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 l. fall.
norma richiamata come base del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato
art. 1158 c.c.
richiamato quale norma sull'usucapione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure
art. 1141 c.c.
richiamato tra le norme invocate nei motivi, in relazione alla distinzione tra possesso e detenzione
art. 1164 c.c.
richiamato tra le norme invocate nei motivi, in relazione all'interversione del possesso
art. 52 l. fall.
richiamato per affermare che l'accertamento dei diritti reali di terzi sui beni compresi nel fallimento va svolto nella sede concorsuale
art. 103 l. fall.
richiamato per la domanda di rivendica nelle forme endofallimentari
art. 24 l. fall.
richiamato nei motivi relativi alla competenza/funzione della procedura fallimentare sull'accertamento dei diritti
art. 360 c.p.c.
la Corte afferma l'inammissibilità della mescolanza nello stesso motivo di censure ex n. 3 e n. 5
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale
art. 2651 c.c.
richiamato nei motivi per contestare la necessità della trascrizione ai fini dell'opponibilità ai terzi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la commistione nello stesso motivo di censure eterogenee, quando si deducano insieme violazione di legge e vizio di motivazione, perché ciò impedisce di individuare con precisione il perimetro del controllo di legittimità.
- Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito mediante la richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice territoriale.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, la mancata censura efficace anche di una sola di esse rende inammissibili i motivi diretti contro le altre.
- In tema di usucapione, ai fini dell'ammissibilità del sindacato di legittimità non basta contrapporre una ricostruzione alternativa del dies a quo del possesso o della sua durata, se il giudice di merito ha già accertato in fatto la natura detentiva della relazione con il bene e l'assenza di interversione del possesso.
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