Sentenza del 18/12/2015 n. 10361 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - IRAP - Perdita o svalutazione del credito commerciale - Polizza assicurativa sui crediti commerciali - Deducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRAP, dei premi versati per una polizza assicurativa a copertura del rischio di mancato incasso dei crediti commerciali. L'Amministrazione finanziaria riteneva che tali costi fossero assimilabili a perdite o svalutazioni di crediti, deducibili solo quando l'evento dannoso fosse certo e concretamente verificato. La decisione distingue invece le due fattispecie: la perdita o svalutazione del credito presuppone la realizzazione o l'accertata probabilità dell'evento, mentre il premio assicurativo è un costo sostenuto per trasferire e coprire preventivamente un rischio inerente all'attività d'impresa, che potrebbe anche non verificarsi.
La decisione
La polizza assicurativa sui crediti commerciali è stata considerata autonoma e distinta dalla perdita o svalutazione del credito. Il premio pagato per la copertura assicurativa non deve quindi essere subordinato alla certezza o all'effettiva realizzazione della perdita, poiché costituisce un costo di gestione sostenuto per la copertura di un rischio d'impresa. Ne consegue il riconoscimento della deducibilità del premio, nei limiti delle regole fiscali applicabili e della sua effettiva inerenza all'attività esercitata.
Massime di principio
- Il premio pagato per una polizza assicurativa sui crediti commerciali è un costo autonomo di copertura del rischio e non coincide con una perdita o svalutazione del credito.
- La deducibilità del premio assicurativo non richiede che il mancato incasso si sia già verificato: è sufficiente che il costo sia inerente, documentato e collegato all'attività d'impresa.
- Le perdite o svalutazioni dei crediti seguono presupposti propri, normalmente collegati alla certezza, alla concreta probabilità o alla documentata esistenza della perdita; tali presupposti non possono essere automaticamente applicati ai premi assicurativi.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra costi sostenuti per prevenire o trasferire un rischio e costi contabilizzati dopo la concreta realizzazione del danno: i primi non sono automaticamente assimilabili ai secondi.
- La deducibilità resta comunque subordinata alla corretta imputazione contabile, alla congruità del premio, all'inerenza rispetto all'attività esercitata e all'assenza di specifiche limitazioni fiscali.
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