Sentenza n. 2483/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'opposizione di terzo avverso la sentenza n. 6566/2022, emessa dal T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, in data 25.10.2022, per l'ottemperanza della sentenza n. 1540/2015, già oggetto di un procedimento di revocazione conclusosi con la sentenza n. 3846/2025 depositata in data 19.5.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 6566/2022, resa in sede di ottemperanza della sentenza n. 1540/2015, relativa alla restituzione dei terreni occupati sine titulo e alla liquidazione del risarcimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e coeredi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. contro la sentenza n. 6566/2022, sostenendo di essere figlio unico del proprietario originario dei fondi, deceduto ab intestato, e di avere ereditato, insieme alla coniuge del de cuius, anche il credito risarcitorio derivante dall'occupazione illegittima. Ha dedotto che alcuni coeredi, successivamente divenuti titolari dei terreni in forza di donazione, testamento e atto di divisione, avevano promosso da soli il giudizio di ottemperanza, senza notificargli il ricorso, benché egli fosse contitolare del credito e litisconsorte necessario. Ha quindi chiesto, nella fase rescindente, la sospensione e la rimozione della sentenza opposta e, nella fase rescissoria, il riconoscimento della propria quota del risarcimento. Le controparti hanno eccepito l'irricevibilità per tardività e l'inammissibilità per carenza di interesse e di legittimazione, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente i rapporti interni tra coeredi. Il ricorrente ha inoltre contestato l'utilizzabilità della documentazione tardivamente depositata dai controinteressati.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione relativa alla tardività del deposito documentale, dichiarando inutilizzabile la documentazione depositata dai controinteressati in violazione dell'art. 73 c.p.a. Nel merito processuale ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo. L'art. 108 c.p.a. richiede che il terzo non abbia partecipato al giudizio e che la sentenza pregiudichi una sua posizione giuridica autonoma e incompatibile con quella risultante dalla decisione; tale legittimazione riguarda, tra gli altri, il controinteressato pretermesso e il titolare di una situazione autonoma incompatibile, non chi vanti una posizione derivata o un interesse meramente riflesso. Anche ammettendo l'esistenza di una comunione ereditaria sul credito risarcitorio, il ricorrente non era litisconsorte necessario: secondo la giurisprudenza richiamata, ciascun coerede o contitolare può agire per l'intero credito comune o per la propria quota senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. La sentenza di ottemperanza, inoltre, non ha inciso direttamente sul rapporto pubblicistico nei confronti del ricorrente, il quale non contestava né l'an né il quantum del credito risarcitorio, ma soltanto la sua attribuzione ai soli soggetti che avevano promosso l'ottemperanza. La dedotta lesione riguardava quindi la ripartizione interna del credito tra privati e non costituiva un pregiudizio concreto, attuale, diretto e incompatibile derivante dalla sentenza. Le eventuali pretese del ricorrente dovranno essere fatte valere con gli strumenti civilistici, tra cui l'azione di divisione ereditaria, davanti al giudice ordinario. Spese compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 108 c.p.a.
L'opposizione di terzo è esperibile dal soggetto estraneo al giudizio soltanto quando la sentenza pregiudichi direttamente una posizione giuridica autonoma e incompatibile con quella risultante dalla decisione.
art. 73 c.p.a.
La documentazione depositata oltre il termine processuale previsto è inutilizzabile, se la relativa tardività è ritualmente eccepita.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La restituzione dei terreni occupati sine titulo resta salva rispetto alla facoltà dell'amministrazione di adottare un provvedimento di acquisizione sanante.
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze amministrative opera nei casi previsti dal codice di procedura civile, tra cui quello del documento decisivo non producibile per causa di forza maggiore.
art. 727 c.c.
La formazione delle porzioni ereditarie con inclusione dei crediti presuppone che i crediti facciano parte della comunione ereditaria.
art. 757 c.c.
Il coerede succede nella comunione ereditaria, nella quale rientrano i crediti del de cuius fino alla divisione.
art. 760 c.c.
La disciplina della garanzia per insolvenza del debitore del credito assegnato presuppone l'inclusione del credito nella comunione ereditaria.
art. 581 c.c.
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere la devoluzione dell'eredità, in parti uguali, tra il coniuge e il figlio del de cuius.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. è ammissibile solo quando il terzo, rimasto estraneo al giudizio, sia titolare di una posizione giuridica autonoma e incompatibile con quella riconosciuta dalla sentenza e subisca da essa un pregiudizio concreto, attuale, diretto e inevitabile.
- Il soggetto titolare di una situazione giuridica derivata o di un interesse meramente riflesso non è legittimato a proporre opposizione di terzo; il pregiudizio deve riguardare direttamente la sua sfera giuridica e non consistere in una mera conseguenza dei rapporti interni tra soggetti privati.
- I crediti del de cuius, compresi quelli risarcitori derivanti dall'occupazione sine titulo, entrano nella comunione ereditaria e non si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote.
- Ciascun coerede può agire autonomamente per ottenere il pagamento dell'intero credito ereditario comune o della quota proporzionale, senza che gli altri coeredi siano litisconsorti necessari; le controversie sulla ripartizione interna del credito devono essere risolte nell'ambito dei rapporti successori e divisionali.
- Nel giudizio volto a far valere la responsabilità dell'amministrazione per occupazione illegittima non sussiste, sul lato attivo, un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari o contitolari del credito, sicché l'omessa partecipazione di uno di essi non integra, di per sé, il presupposto dell'opposizione di terzo.
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