Cassazione Civile, Ordinanza n. 05702/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro svolto da un autista addetto al trasporto merci, dapprima alle dipendenze di una ditta individuale e poi di una società ritenuta subentrata nel rapporto ex art. 2112 c.c. Il lavoratore aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per straordinari, trasferte, indennità varie, tredicesima, quattordicesima, festività, ferie e permessi non goduti e TFR. In appello la domanda era stata accolta solo in parte, con riconoscimento del lavoro straordinario, di 13^, 14^ e TFR, ma non di alcune indennità. In cassazione la parte datoriale ha censurato, con numerosi motivi, l'ammissione e la valutazione delle prove orali e documentali, l'uso dei dischi cronotachigrafi, il disconoscimento ex art. 2712 c.c., l'eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi, la ripartizione dell'onere della prova, la mancata ammissione di CTU e di ulteriori prove, nonché la regolazione delle spese. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha contestato il mancato riconoscimento dell'indennità di cassa e dell'indennità di trasferta e la liquidazione delle spese, sostenendo che tali voci fossero state provate o comunque non specificamente contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure della parte datoriale sull'integrazione istruttoria in appello, osservando che nel rito del lavoro il giudice può riesaminare l'ammissibilità delle prove testimoniali e integrarne i capitoli quando ciò sia coerente con i fatti già allegati. Ha inoltre confermato la corretta valutazione della Corte territoriale sui dischi cronotachigrafi, affermando che il disconoscimento idoneo a privarli di efficacia probatoria deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito. Le doglianze su art. 210 c.p.c., sull'onere della prova, sulla valutazione delle risultanze istruttorie, sulla motivazione e sulla CTU sono state considerate inammissibili o infondate perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito. Quanto al ricorso incidentale del lavoratore, la Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento dell'indennità di cassa dipendesse dall'assenza di prova del maneggio abituale di denaro e che la domanda di trasferta fosse stata allegata in modo specifico solo tardivamente; anche tali censure sono state giudicate attinenti al merito e non sindacabili in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
subentrata al primo ex art. 2112 cod. civ.
Richiamato per affermare la successione del datore di lavoro nel rapporto e la conseguente responsabilità solidale per parte dei crediti di lavoro.
art. 2712 c.c.
Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche/informatiche deve essere tempestivo, chiaro, circostanziato ed esplicito, altrimenti i documenti conservano efficacia probatoria.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; il mancato esercizio del potere non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o attribuisce efficacia legale a prove che non l'hanno, non per la mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La censura è inammissibile se mira a contestare l'apprezzamento delle prove riservato al merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione sussiste solo se la sentenza è priva del minimo costituzionale o è meramente apparente; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta sufficiente.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione, non ritenuto violato.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel dedotto divieto di nova in appello, ma la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione dei capitoli di prova nel caso esaminato.
art. 421 c.p.c.
Nel rito del lavoro i poteri officiosi del giudice sono discrezionali e non richiedono specifica motivazione sul mancato o sull'avvenuto esercizio, nei limiti ricordati dalla Corte.
art. 437 c.p.c.
Richiamato insieme ai poteri istruttori in appello nel rito del lavoro, ritenuti esercitati legittimamente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nel preambolo della decisione.
art. 369 c.p.c.
La mancata produzione della copia notificata della sentenza non ha determinato improcedibilità, poiché i ricorsi sono stati notificati nei termini.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso unico è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro il termine previsto.
art. 91 c.p.c.
La violazione si configura solo se le spese vengono poste a carico della parte totalmente vittoriosa; non ricorre nel caso deciso.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Richiamato per la regolazione del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il giudice di appello può ammettere o riesaminare prove testimoniali anche integrando i capitoli, purché l'integrazione resti ancorata ai fatti già allegati in primo grado e non introduca un tema nuovo estraneo al perimetro della domanda.
- Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche o informatiche ex art. 2712 c.c. deve essere tempestivo, specifico, chiaro e circostanziato; un dissenso generico non è sufficiente a far perdere efficacia probatoria al documento.
- La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando la censura investe, in realtà, il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione, perché la scelta delle prove rilevanti e la loro attendibilità appartengono al giudice di merito.
- Nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi del quantum grava sulla parte che intenda opporsi anche se neghi in radice il titolo del credito; la mancata contestazione specifica può legittimare l'adesione del giudice ai conteggi avversari.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è un potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è di per sé sindacabile in cassazione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile; non è più ammessa la censura di semplice insufficienza argomentativa.
- Le questioni sulla liquidazione delle spese e sulla compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa o superamento dei parametri minimi/massimi applicabili.
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