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Sentenza

Sentenza n. 3481/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ingiunzione di pagamento, accertamento n° 66/2020 del 6/04/2024 con la quale è stata irrogata al Sig. D’Angiolella la sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n° 48 del 21/12/2018; b) per quanto occorra, del “Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. per inottemperanza all''ordine di demolizione emesso per interventi edilizi eseguiti in assenza di titoli abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali" del Comune di Giugliano in Campania, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 42 del 18.09.2020; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi del ricorrente comprese le indagini istruttorie se ed in quanto effettuate. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: d) della cartella di pagamento n. 028 2025 00012169 83 001 dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione notificata al Sig. D’Angiolella Giovanni in data 07/04/2025 per un importo pari ad euro 21.771,37 per il mancato pagamento della “sanzione pecuniaria per abusi edilizi” di cui all’ingiunzione di pagamento, accertamento n° 66/2020 del 6/04/2024, con la quale il Comune di Giugliano in Campania ha irrogato al Sig. D’Angiolella la sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n° 48 del 21/12/2018.

Giustizia amministrativa202402477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ingiunzione di pagamento e accertamento n. 66/2020 del 6 aprile 2024, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 48 del 21 dicembre 2018, nonché la conseguente cartella di pagamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune sanzionatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione pecuniaria, e con motivi aggiunti la cartella di pagamento emessa per la sua riscossione. Ha dedotto, anzitutto, la violazione e l'elusione del giudicato formatosi su precedenti pronunce del TAR relative all'acquisizione degli immobili abusivi e all'irrogazione di sanzioni per inottemperanza, sostenendo che il Comune avesse reiterato una sanzione già annullata, riferita al medesimo manufatto di circa 55 mq e fondata sugli stessi presupposti istruttori. Ha inoltre dedotto che la demolizione delle opere, intervenuta prima dell'adozione del nuovo provvedimento, avrebbe escluso o comunque dovuto incidere sull'irrogazione della sanzione. Con il secondo motivo ha contestato la misura massima della sanzione, lamentando la violazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e dell'art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché l'area non era soggetta a vincoli tali da imporre automaticamente il massimo edittale. Con il terzo motivo ha censurato la violazione del regolamento comunale e la mancata considerazione della modesta entità dell'abuso e dell'avvenuta demolizione spontanea, seppure tardiva. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha sostenuto l'infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure. Ha escluso la violazione del giudicato: la precedente sentenza n. 1979/2020 aveva annullato la precedente ordinanza non perché vietasse una nuova irrogazione della sanzione, ma per difetto di motivazione sull'estensione delle aree ulteriori da acquisire e sulla quantificazione della sanzione. Essa imponeva quindi la riedizione del potere con una nuova verifica e una motivazione specifica, non l'astensione dall'esercizio del potere sanzionatorio. Il decreto di improcedibilità relativo all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione non aveva eliminato l'efficacia di quest'ultima, mentre la sentenza n. 2496/2020 riguardava opere diverse e non aveva stabilito che la demolizione tardiva impedisse l'irrogazione della sanzione. Quanto alla quantificazione, il TAR ha ritenuto sufficiente l'applicazione dei criteri del regolamento comunale: 500 euro per metro quadrato, sicché per 55 mq l'importo teorico di 27.500 euro superava il massimo statale di 20.000 euro. L'assenza di vincoli idrogeologici non impediva quindi l'applicazione del massimo, essendo questo imposto dal criterio regolamentare concretamente applicato. La demolizione intervenuta dopo la scadenza del termine di 90 giorni non escludeva la sanzione. Richiamando il principio dell'Adunanza Plenaria n. 16/2023, il giudice ha affermato che il termine per ottemperare all'ordine di demolizione è perentorio e che la sanzione pecuniaria ha natura afflittiva e deterrente, non meramente recuperatoria. Pertanto, la tardiva demolizione evita soltanto i costi dell'esecuzione in danno, ma non elimina la sanzione già maturata per l'inottemperanza tempestiva. La cartella è stata ritenuta legittima quale atto consequenziale. Le spese sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali intervenute sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria

    La sanzione deve essere irrogata per il solo fatto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine previsto; ha natura afflittiva e deterrente e non viene meno per la demolizione tardiva.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    La precedente pronuncia imponeva al Comune di riesercitare il potere verificando i presupposti dell'acquisizione e motivando sulla quantificazione della sanzione, senza precludere una nuova irrogazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione sulla quantificazione della sanzione è adeguatamente assolto mediante l'indicazione e l'applicazione dei criteri regolamentari, dai quali risulta l'importo concretamente dovuto.

  • art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Il riferimento alla possibilità di eseguire l'ordine dopo la scadenza del termine non incide, alla luce della ricostruzione dell'Adunanza Plenaria, sulla natura perentoria del termine per evitare la sanzione.

  • art. 31, commi 4-ter e 4-quater, d.P.R. 380/2001

    Le disposizioni sono richiamate nel quadro della riforma che ha aggiunto alla conseguenza acquisitiva una distinta sanzione pecuniaria obbligatoria per l'inottemperanza.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 ha natura afflittiva e deterrente, non meramente recuperatoria, ed è dovuta per il solo fatto della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine perentorio assegnato.
  • La demolizione spontanea eseguita dopo la scadenza del termine per ottemperare all'ordine di demolizione non esclude né fa venir meno la sanzione pecuniaria già maturata; essa consente soltanto di evitare, ove ancora possibile, l'esecuzione in danno e i relativi costi.
  • L'annullamento giurisdizionale di una precedente sanzione per difetto di motivazione non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere sanzionatorio, purché la nuova determinazione rispetti i limiti conformativi fissati dalla sentenza e fornisca una motivazione adeguata.
  • In assenza del presupposto che impone automaticamente la misura massima, l'importo della sanzione deve essere motivato mediante l'indicazione dei criteri di graduazione applicati. La motivazione è sufficiente quando l'amministrazione applica criteri regolamentari predeterminati dai quali risulta un importo superiore al massimo edittale e applica quindi il limite massimo previsto dalla legge.
  • La destinazione regolamentare dei proventi della sanzione alle demolizioni in danno non ne modifica la natura afflittiva, né trasforma la sanzione in una misura meramente recuperatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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