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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 2368 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Revoca dell'agevolazione - Caratteristiche di lusso - Superficie del fabbricato determinata sulla base di meri elementi grafici in possesso dell'Ufficio - Sopralluogo presso immobile - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: la prova della superficie superiore al limite previsto non poteva essere desunta dalla sola relazione tecnica basata su elementi grafici, in assenza di un sopralluogo diretto e di un confronto con un tecnico di parte. La revoca dell’agevolazione prima casa, e la conseguente pretesa di maggiore imposta, è stata quindi ritenuta non adeguatamente dimostrata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la revoca dell’agevolazione prima casa fondata sulla presunta natura di abitazione di lusso dell’immobile. L’Ufficio aveva determinato la superficie del fabbricato sulla base di una relazione dell’Ufficio del Territorio elaborata esclusivamente mediante elementi grafici e documentali già disponibili, senza effettuare un sopralluogo presso l’immobile e senza instaurare un contraddittorio con un tecnico di parte. Secondo il ricorrente, tale modalità non consentiva di provare in modo adeguato il superamento della superficie prevista dal d.m. 2 agosto 1969 per le abitazioni non di lusso.

Norme richiamate

  • Decreto ministeriale 2 agosto 1969

    abitazioni "non di lusso"

    La qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso, rilevante per la revoca dell’agevolazione prima casa, deve essere verificata in relazione ai requisiti previsti dal decreto, inclusa la superficie dell’abitazione.

  • Disciplina dell’agevolazione prima casa ai fini dell’imposta di registro

    L’agevolazione può essere revocata quando l’immobile non possiede i requisiti previsti, ma l’Amministrazione deve dimostrare in modo concreto e attendibile la sussistenza della causa ostativa.

Massime di principio

  • Quando la revoca di un’agevolazione fiscale dipende da caratteristiche fisiche o dimensionali dell’immobile, la prova dell’Amministrazione deve essere concreta, verificabile e riferita allo stato effettivo dei luoghi.
  • Una stima basata esclusivamente su planimetrie, elaborati grafici o altri documenti indiretti può essere insufficiente se non consente di accertare con certezza la superficie effettiva dell’immobile.
  • In caso di contestazione tecnica, il sopralluogo può essere necessario per verificare direttamente le caratteristiche dell’immobile, preferibilmente garantendo il contraddittorio con il contribuente o con un suo tecnico.
  • La revoca di un beneficio fiscale non può fondarsi su presunzioni o valutazioni tecniche non adeguatamente motivate: l’Ufficio deve dimostrare il presupposto della revoca con elementi attendibili e coerenti.
  • Il contribuente può contestare la pretesa fiscale evidenziando errori di misurazione, differenze tra superficie grafica e superficie reale, oppure l’assenza di un accertamento diretto e partecipato.

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